IN CASO DI SEPARAZIONE IL CONIUGE NON CONVIVENTE HA DIRITO

IN CASO DI SEPARAZIONE IL CONIUGE NON CONVIVENTE HA DIRITO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

'IN CASO DI SEPARAZIONE IL CONIUGE NON CONVIVENTE HA DIRITO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO'
IN CASO DI SEPARAZIONE IL CONIUGE NON CONVIVENTE HA DIRITO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Con l’ordinanza n. 13450/2021, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema relativo al diritto del coniuge, non convivente in costanza di matrimonio, a percepire comunque l’assegno di mantenimento una volta intervenuta la separazione. La vicenda traeva origine dalla sentenza di separazione pronunciata dal giudice di prime cure con cui il Tribunale riconosceva a favore della moglie un assegno mensile per il contributo al mantenimento della stessa. Detta sentenza veniva confermata anche dalla Corte d’Appello. A questo punto, il caso approdava in Cassazione, davanti alla quale il marito lamentava il fatto che il giudice di merito non aveva tenuto in considerazione che i coniugi, durante i quattordici anni di matrimonio, oltre a provvedere ciascuno autonomamente al proprio sostentamento, vivevano in due città diverse. Gli Ermellini, in virtù del principio secondo cui la mancata convivenza dei coniugi non fa venir meno i diritti e i doveri patrimoniali che scaturiscono dal matrimonio, ritenevano il suddetto motivo inammissibile.
Difatti, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le modalità di svolgimento della vita coniugale, sebbene quest’ultima si sia realizzata con la residenza in due luoghi diversi, non incidono sul vincolo matrimoniale, ciò comportando dunque la permanenza dei doveri di assistenza familiare in sede di separazione. Inoltre, nella vicenda in esame, l'assegno di separazione era stato specificatamente calcolato allo scopo di soddisfare i bisogni primari a seguito di mutamenti lavorativi incorsi dopo la separazione. Infine, il Tribunale Supremo affermava la legittimità del diritto all'assegno di mantenimento anche in caso di non convivenza dei coniugi nel corso del matrimonio nelle ipotesi in cui tale decisione derivi da scelte di vita condivise dai coniugi.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'