Separazione: il coniuge assegnatario della casa coniugale deve pagare

Separazione: il coniuge assegnatario della casa coniugale deve pagare l’Imu

'Separazione: il coniuge assegnatario della casa coniugale deve pagare l’Imu'
Separazione: il coniuge assegnatario della casa coniugale deve pagare l’Imu

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6545 del 3 marzo 2023, ha specificato che, in caso di separazione, il pagamento dell’Imu spetta al coniuge assegnatario della casa coniugale. Innanzitutto gli Ermellini hanno sottolineato che il presupposto per l'applicazione dell'I.M.U. è lo stesso di quello previsto dall'I.C.I. Difatti, l'art. 13, comma 2, Decreto Legge 6 dicembre 2012, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214) sancisce che “L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”. Secondo i giudici di piazza Cavour, “Perché sorga l'obbligo di pagare l'imposta in esame, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia “qualificato”, riconducibile, quindi, alla proprietà, all'usufrutto o ad altro reale di godimento, o ad un'altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge, come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali”. Il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale. Altresì, il Tribunale Supremo ha richiamato il seguente principio della giurisprudenza di legittimità: “In tema di I.M.U., il convivente more uxorio, al quale a seguito della cessazione del rapporto viene assegnato l'immobile adibito a casa familiare di proprietà dell'altro convivente, è soggetto passivo di imposta ex art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, che, non disciplinando un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, può essere interpretato estensivamente includendo nel relativo ambito di applicazione, per eadem ratio, anche i rapporti di convivenza”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'