
Omesso versamento dell’assegno di mantenimento e procedibilità d’ufficio
La Suprema Corte, con la sentenza n. 37977 del 15 settembre 2023, chiamata a pronunciarsi sul reato di omesso versamento dell’assegno di mantenimento, ha confermato la procedibilità d’ufficio dello stesso. La vicenda traeva origine dalla riforma parziale, da parte dei giudici d’appello, della pronuncia di primo grado, eliminando la pena pecuniaria inflitta all'imputato Sempronio, e dalla conferma nel resto della medesima pronuncia con cui il Tribunale aveva condannato in ordine al reato di cui all'art. 570-bis c.p., per avere violato gli obblighi di natura economica stabiliti, dal giudice civile con la sentenza di divorzio, in favore di Tizia e Mevia, le due figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti omettendo di corrispondere il contributo di mantenimento di 600 euro mensili, oltre rivalutazione, percentuale delle spese mediche e spese sportive concordate. Sempronio proponeva ricorso per cassazione lamentando, in particolare, la violazione di legge, per avere i giudici di merito disatteso l'eccezione difensiva di improcedibilità del reato, per essere stata presentata la querela dalle due persone offese solo nel 2018, ad oltre 5 anni dall'inizio dell'inadempimento, non potendo essere valorizzato il carattere permanente dell'illecito. La Suprema Corte dava torto a Sempronio. I giudici Ermellini precisavano che “Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell'art. 12- sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 all'art. 570 cod. pen. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità”. Per i giudici di legittimità “In tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento dei figli di cui all'art. 570-bis cod. pen. è procedibile d'ufficio, in quanto è rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui all'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970, richiamato dall'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, la cui abrogazione è stata meramente formale, con trasposizione della relativa ipotesi criminosa nella nuova norma codicistica”. In virtù dei suesposti principi di diritto, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'