LAVORO, SUI REQUISITI DELL'APPALTO: I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE

LAVORO, SUI REQUISITI DELL'APPALTO: I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE

'LAVORO, SUI REQUISITI DELL'APPALTO: I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE'
LAVORO, SUI REQUISITI DELL'APPALTO: I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE

Con l’ordinanza n. 1403 del 22 gennaio 2021 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di lavoro, affermando che l’esercizio del potere direttivo ed organizzativo dell’appaltatore e l’assunzione da parte sua del rischio di impresa costituiscono i requisiti tipici di un appalto genuino. La Corte territoriale di Messina respingeva l'appello proposto da alcuni lavoratori e, confermando la sentenza di primo grado, non accoglieva la domanda di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con Trenitalia s.p.a., escludendo la sussistenza di un appalto illecito di manodopera intercorso con Servirail Italia s.r.l. in liquidazione per la fornitura di servizi di accoglienza e di assistenza alla clientela ai treni notte in servizio nazionale ed internazionale. I lavoratori ricorrevano così in Cassazione, davanti alla quale, tra i vari motivi sollevati, lamentavano il fatto che la Corte distrettuale avesse trascurato che nel Capitolato tecnico operativo del contratto di appalto stipulato fra Trenitalia e Servirail Italia s.r.l. erano imposti tempi e modi della prestazione lavorativa con dettagli e puntualità tali da privare l'appaltatore di qualsiasi autonomia direttiva ed organizzativa del servizio appaltato e che l'accordo delle parti, in ordine al contenuto del contratto di appalto, non rivestiva di legittimità il contratto stesso. Inoltre, i ricorrenti eccepivano il fatto che il Giudice d’Appello avesse omesso di considerare che tutti i lavoratori eseguivano solo i compiti e le mansioni previste dal Capitolato tecnico operativo e la società appaltatrice non poteva modificare tempi e modi della prestazione, che il controllo della corretta esecuzione delle mansioni avveniva direttamente da parte di Trenitalia, a cui venivano inviati i dati dei viaggiatori, e che il superiore gerarchico durante il viaggio era il Capo treno. Il Tribunale Supremo rigettava il ricorso, stabilendo che “non costituisce deviazione dallo schema tipico dell'appalto genuino il fatto che siano predeterminate in modo analitico nel contratto di appalto le modalità operative del servizio, specificità certamente funzionale alla corretta esecuzione del servizio oggetto del contratto, a fronte della mancata impartizione, da parte della società appaltante, di direttive sullo svolgimento del servizio se non nei limiti dell'indicazione dei nominativi dei viaggiatori e degli altri dati tecnici relativi alle prenotazioni o dell'esigenza di coordinamento con il capotreno, stante l'esecuzione del servizio all'interno delle carrozze letto dei treni svolgenti servizio notturno”. Gli Ermellini precisavano che, nel caso in esame, il Giudice d’Appello aveva accertato che ricorrevano i due requisiti tipici di un appalto genuino, vale a dire l’esercizio del potere direttivo e organizzativo dell'appaltatore Servirail Italia e l’assunzione del rischio di impresa, ed aveva escluso che Trenitalia esercitasse un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio. Per i Giudici di legittimità, la predeterminazione delle modalità esecutive, dettagliatamente descritte nel capitolato, rispondeva alla necessità di adeguatezza della prestazione lavorativa alle caratteristiche tecniche del particolare servizio, senza però incidere sull'autonomia dell'impresa appaltatrice quanto alla regolazione di turni lavorativi, delle ferie e quant'altro relativo alla gestione del rapporto di lavoro.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'