Destinatari:
Il corso è diretto ad Avvocati, Praticanti avvocati, Liberi professionisti, Laureati e studenti in materie giuridiche-economiche.
La trattazione dei rapporti con il cliente e la parte assistita prosegue con l'esposizione dei comportamenti richiesti all’Avvocato dalle norme ordinarie codicistiche e specificatamente deontologiche contenuti nei precetti tipizzati del Titolo II Codice Deontologico Forense.
Il conferimento e l’accettazione dell’incarico professionale richiedono l’adempimento del mandato, in osservanza dell’art. 1176, II comma C. C., che prescrive l’obbligo di diligenza commisurato all’attività esercitata e degli artt. 2229, 2230, e 2231, oltre che dell’art. 2, comma 3 Legge Professionale 31.12.2022, n. 247, che richiedono che l’esercizio delle professioni intellettuali sia condizionato dalla iscrizione nell’apposito Albo, in mancanza della quale la prestazione è affetta da nullità’.
Le disposizioni di carattere deontologico, anche esse di natura giuridica, sono contenute nell’art. 26 CDF, e costituiscono specificazione dei principi generali del dovere di fedeltà (art. 10); del dovere di diligenza (art. 12); del dovere di competenza (art. 14), e attuazione dell’art. 9 che impone all’Avvocato di “esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probita’, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa”, essendo il rapporto fondato sulla fiducia.
Questi precetti costituiscono parafrasi delle disposizioni ordinamentali contenute nelle Disposizioni Generali sull’Ordinamento Professionale Forense approvato con Legge 31.12.2012, n. 247, e in particolare delle disposizioni che impongono l’obbligo di correttezza, di cura e di qualità ed efficacia delle prestazioni, e di garantire l’effettività della tutela dei diritti, assoggettando l’Avvocato, nell’esercizio della attività, alla Legge e alle Regole Deontologiche.
L’art. 26, infatti richiede innanzi tutto la competenza a svolgerlo e in mancanza, previa prospettazione al cliente e all’assistito, associare altro Collega o rinunciare all’incarico. Il precetto stabilisce che costituisce violazione dei doveri professionali ”il mancato, ritardato o negligente compimento di atti…quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza…” da accertare con i criteri previsti dal procedimento disciplinare dall’organo competente.
L’art. 27 disciplina il dovere di informazione che comporta, sia all’atto di assumere l’incarico che nel corso dell’esecuzione della prestazione professionale, di tenere aggiornato il cliente o l’assistito sulle caratteristiche della attività processuale o extraprocessuale, delle possibili soluzioni, sugli oneri, sulle possibili soluzioni, fornendo copie degli atti.
L’Avvocato è tenuto a mantenere il riserbo e il segreto professionale anche successivamente al completamento del mandato.