Rifiuto di trasformazione del rapporto: il lavoratore può essere

Rifiuto di trasformazione del rapporto: il lavoratore può essere licenziato?

'Rifiuto di trasformazione del rapporto: il lavoratore può essere licenziato?'
Rifiuto di trasformazione del rapporto: il lavoratore può essere licenziato?

Al lavoratore che rifiuti la trasformazione del rapporto di lavoro in part time può essere irrogato il licenziamento? A tale interrogativo ha fornito risposta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12244 del 9 maggio 2023. I giudici di legittimità hanno precisato che la previsione dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015, se esclude che il rifiuto di trasformazione del rapporto in part time possa costituire di per sé giustificato motivo di licenziamento, non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto del part time, bensì comporta una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell’onere di prova posto a carico del datore. In questo caso, ai fini del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, sono necessarie: • la sussistenza e la dimostrazione da parte del datore di effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solamente con l’orario ridotto; • l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e il rifiuto degli stessi; • l’esistenza di un nesso causale fra le esigenze di riduzione dell’orario e il licenziamento. Il rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time diviene una componente del più ampio onere di prova del datore, che comprende le ragioni economiche da cui deriva l’impossibilità di continuare a utilizzare la prestazione a tempo pieno e l’offerta del part time rifiutata. Il licenziamento non è intimato a causa del rifiuto, bensì a causa dell’impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno e del rifiuto di trasformazione del rapporto in part time. Ciò non esclude che, in linea generale, il licenziamento possa costituire una ritorsione rispetto al rifiuto di trasformazione del rapporto in part time. Affinché possa affermarsi la nullità del licenziamento è necessario che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinante esclusiva, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, con onere probatorio che ricade sul lavoratore e che può essere assolto anche attraverso presunzioni. La mancata prova dell’esistenza del giustificato motivo di recesso addotto dal datore, che è di per sé causa di illegittimità del recesso, può costituire indizio del carattere ritorsivo del licenziamento.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'