Appalto di manodopera: quando è vietato?

Appalto di manodopera: quando è vietato?

'Appalto di manodopera: quando è vietato?'
Appalto di manodopera: quando è vietato?

Con l’ordinanza n. 4828 del 16 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che nell’appalto di manodopera è fondamentale il riferimento al requisito dell'autonomia di gestione e organizzazione, la cui mancanza fa rientrare il negozio fra quelli vietati. Nel caso in esame, alcuni lavoratori, addetti per anni ad un appalto, proponevano ricorso al Tribunale per sentirsi dichiarare la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società committente. Mentre il giudice di prime cure rigettava le domande, i giudici del gravame ritenevano che tra le parti fosse esistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le decorrenze per ciascun lavoratore specificate e con diritto all'inquadramento nella categoria E. A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione, la quale richiamava consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L’appalto di manodopera vietato dalla L. n. 1369 del 1960, articolo 1, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'articolo 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore. L'appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal comma 3 del citato articolo 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui alla L. n. 1369 del 1960, articolo 1 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”. Secondo gli Ermellini, in tema di appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi è fondamentale il riferimento al requisito dell'autonomia di gestione e organizzazione, la cui mancanza, come avvenuto nella vicenda esaminata, non può che collocare il negozio tra quelli vietati. Pertanto, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'