PENSIONE DI REVERSIBILITÀ: RIPARTIZIONE FRA VEDOVA ED EX CONIUGE DEL

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ: RIPARTIZIONE FRA VEDOVA ED EX CONIUGE DEL DEFUNTO

'PENSIONE DI REVERSIBILITÀ: RIPARTIZIONE FRA VEDOVA ED EX CONIUGE DEL DEFUNTO'
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ: RIPARTIZIONE FRA VEDOVA ED EX CONIUGE DEL DEFUNTO

Con l’ordinanza n. 8263/2020 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione alla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge di un defunto. Nella vicenda in esame, una donna, in qualità di coniuge divorziata, conveniva in giudizio la coniuge superstite del defunto ex marito ed anche l’ente erogatore del trattamento previdenziale per vedersi riconoscere la pensione di reversibilità nella misura del 70%; altresì, domandava la condanna al pagamento del credito fino a quel momento maturato. La coniuge superstite si opponeva. Il Tribunale determinava la quota spettante alla coniuge superstite nel 65% e nel 35% quella per l’ex coniuge. A questo punto, l’ex coniuge interponeva appello e la Corte territoriale riformava la sentenza di primo grado, riconoscendo all’appellante una quota pari ai due terzi del trattamento spettante alla coniuge superstite. Il giudice di merito riteneva che andasse considerato il periodo di durata dei due matrimoni senza tener conto degli ulteriori possibili elementi di valutazione, posta la mancanza di reali differenze tra le parti.
Poiché la vicenda approdava in Cassazione, quest’ultima, sottolineava che sia il coniuge divorziato che il coniuge superstite hanno diritto alla pensione di reversibilità del defunto e che la somma a loro spettante va ripartita sia sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, sia valutando altri elementi, fra cui assume particolare rilievo la durata delle convivenze prematrimoniali. Difatti, alla convivenza more uxorio va riconosciuta non una semplice valenza sussidiaria rispetto al criterio della durata del matrimonio, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove siano provate la stabilità e l’effettività della comunione di vita in quel periodo.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'