L’EX CONIUGE CHE RIFIUTA CONCRETE PROPOSTE LAVORATIVE NON HA DIRITTO

L’EX CONIUGE CHE RIFIUTA CONCRETE PROPOSTE LAVORATIVE NON HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

'L’EX CONIUGE CHE RIFIUTA CONCRETE PROPOSTE LAVORATIVE NON HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO'
L’EX CONIUGE CHE RIFIUTA CONCRETE PROPOSTE LAVORATIVE NON HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20866/2021, ha affrontato il tema relativo al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato che non lavora. Il Tribunale di Roma, nell'ambito di un procedimento di separazione dei coniugi Caio e Sempronia, oltre a non accogliere le reciproche domande di addebito, affidava la figlia minore Tizia ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e poneva a carico di Caio l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento di 800,00 euro per la moglie e di 900,00 euro per la figlioletta Tizia. I giudici di merito riformavano parzialmente la decisione di primo grado, e, tenuto conto della giovane età di Sempronia (35 anni), del suo titolo professionale (ortottista) e del lavoro che la stessa aveva svolto prima della nascita di Tizia, ritenevano che lo stato di disoccupazione della donna non fosse incolpevole, in quanto la stessa non aveva dato prova di essersi attivata in qualche modo per la ricerca di un lavoro, e, conseguentemente, riducevano l'assegno di mantenimento già posto a carico di Caio in 400,00 euro mensili.A questo punto, il caso approdava in Cassazione, davanti alla quale Sempronia, tra i vari motivi, lamentava: • che la Corte distrettuale aveva ridotto l'assegno di mantenimento in una misura inidonea a garantire la conservazione non soltanto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma anche di un minimo vitale, valorizzando a tale scopo l'attitudine al lavoro della moglie in termini meramente ipotetici e senza riscontrare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita; • che, al contrario, occorreva acquisire la prova del fatto che la ricorrente aveva rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di lavoro concrete, prova che doveva essere fornita dal coniuge onerato della corresponsione dell’assegno piuttosto che dalla parte richiedente. Il Tribunale Supremo dichiarava infondata la censura; in particolare, stabiliva che “in tema di separazione fra coniugi l'attitudine al proficuo lavoro dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tener conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità suscettibile di valutazione economica; con l’avvertenza, però, che l’attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche”. Per gli Ermellini, la parte che richiede il riconoscimento dell'assegno è tenuta a dimostrare l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, nonché di essersi concretamente attivata e proposta sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione lavorativa retribuita consona alle proprie attitudini. Dalle suddette valutazioni deriva il principio di diritto che segue: “Il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art. 156 cod. civ., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che l'istante sia in grado, secondo il canone dell'«ordinaria diligenza», di procurarsi da solo”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'