IN GIUDIZIO IL MINORE È PARTE SOSTANZIALE E NON FORMALE

IN GIUDIZIO IL MINORE È PARTE SOSTANZIALE E NON FORMALE

'IN GIUDIZIO IL MINORE È PARTE SOSTANZIALE E NON FORMALE'
IN GIUDIZIO IL MINORE È PARTE SOSTANZIALE E NON FORMALE

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3159 del 9 febbraio 2021, si è pronunciata su quello che è il ruolo dei minori nel procedimento relativo al loro affidamento e collocamento presso il padre o la madre. La vicenda in esame traeva origine dalla decisione della Corte d’Appello con la quale il giudice di merito disponeva il collocamento di una minore presso la madre e l'affidamento ai Servizi Sociali, a cui rimetteva il compito di favorire gli incontri tra la stessa e il padre. Quest’ultimo si rivolgeva alla Suprema Corte, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 337 octies e 315 bis c.c., comma 3, dell'art. 336 bis c.p.c., dell’articolo 38 disp. att. c.c. e della normativa internazionale in materia di audizione dei minori, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorrente asseriva che la Corte d’Appello aveva collocato la minore presso la madre in virtù della relazione dei Servizi Sociali depositata “in extremis dal difensore della madre” non provvedendo ad ascoltare la figlia, adempimento necessario a pena di nullità, secondo normativa nazionale ed internazionale (articolo 12 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; articolo 6 Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con L. n. 77 del 2003), nelle procedure giudiziarie inerenti i minori, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo laddove, come nel caso in esame, il mancato ascolto non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento del minore che ne possa giustificare l'omissione. Gli Ermellini stabilivano che i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, in quanto la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna norma di legge; sono invece parti sostanziali, poiché portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai propri genitori. In tali giudizi la tutela del minore si realizza attraverso la previsione che il minore stesso deve essere ascoltato, pertanto costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore stesso il mancato ascolto di quest’ultimo, qualora non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione. Infine, l'audizione del minore ultradodicenne o di età inferiore Legge n. 184 del 1983, ex articolo 15, come modificato dalla Legge n. 149 del 2001, è un atto processuale del giudice, il quale, nell’interesse del minore, può stabilire modalità particolari per il suo espletamento, comprendenti anche la delega specifica ad esperti, ma allo stesso non è equiparabile l'assunzione del contributo del minore in maniera “indiretta”, attraverso le relazioni che gli operatori dei servizi sociali svolgono nell'ambito della loro ordinaria attività.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'