AFFIDO CONDIVISO E TRASFERIMENTO DI UN GENITORE IN ALTRA CITTÀ

AFFIDO CONDIVISO E TRASFERIMENTO DI UN GENITORE IN ALTRA CITTÀ

'AFFIDO CONDIVISO E TRASFERIMENTO DI UN GENITORE IN ALTRA CITTÀ'
AFFIDO CONDIVISO E TRASFERIMENTO DI UN GENITORE IN ALTRA CITTÀ

Ai fini dell’affidamento condiviso è necessario che entrambi i genitori vivano nella stessa città del minore? A questo interrogativo ha dato risposta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15815 del 17 maggio 2022. Come è noto, ad introdurre l’istituto dell’affidamento condiviso è stata la legge 54/2006, la quale ha dato vita al cosiddetto “principio della bigenitorialità”, il quale sancisce il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori anche qualora questi ultimi siano separati o divorziati. L'affidamento condiviso garantisce al bambino: • l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori; • la partecipazione di entrambi i genitori alla sua cura ed educazione; • la necessità di prendere insieme le decisioni di maggiore interesse per il minore. Secondo i giudici di piazza Cavour, “In tema di affidamento dei figli …, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'