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L’ISTITUTO DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO”

'L’ISTITUTO DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO”'
L’ISTITUTO DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO”

Il soccorso istruttorio rappresenta una delle espressioni peculiari della dialettica partecipativa tra privato e pubblica amministrazione, e, ancor prima di rivestire un ruolo centrale nelle pubbliche gare di appalto, è un istituto generale del procedimento amministrativo. L’istituto del soccorso istruttorio affonda le sue radici nell’articolo 6 della legge 241/1990, applicabile a qualsiasi procedimento amministrativo e avente lo scopo di colmare lacune documentali, rettificare dichiarazioni o emendare errori che dovessero emergere in fase istruttoria. Nell’ambito delle istruttorie procedimentali, il responsabile del procedimento “può chiedere il rilascio di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”. Oggi tale istituto è disciplinato dall’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (disposizione da ultimo modificata dall’articolo 52, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 56 del 2017) e consente, in sintesi, la sanatoria delle “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda”. Il soccorso istruttorio, però, incontra due limiti ben precisi: 1) non sono sanabili le mancanze, le incompletezze e le irregolarità che afferiscono all’offerta economica e a quella tecnica; 2) non sono sanabili quelle carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Nel “vecchio” codice degli appalti (l’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163/2006), l’istituto prevedeva che “la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara”. In presenza di irregolarità essenziali la disposizione stabiliva che il concorrente, il quale non voleva essere escluso dalla procedura, dovesse non soltanto pagare la sanzione pecuniaria nell’importo stabilito dal bando di gara e garantito dalla cauzione provvisoria, ma anche inviare nei termini stabiliti dalla stazione appaltante i documenti richiesti. Se poi il termine assegnato dalla stazione appaltante fosse decorso inutilmente senza che il concorrente avesse provveduto alla regolarizzazione o integrazione richiesta, questi veniva escluso dalla procedura di gara, non dovendo pagare la sanzione pecuniaria. Il Consiglio di Stato afferma che l’istituto del soccorso istruttorio possa operare, qualora non sia stato già attivato dalla stazione appaltante in sede di gara, anche nel processo amministrativo, a garanzia del principio di effettività della tutela. L’istituto rappresenta, infatti, uno strumento di rimedio che la stazione appaltante deve attivare al fine di consentire all’operatore economico di integrare la domanda carente di un requisito formale, consentendogli di dimostrare, dunque, il possesso dei requisiti sostanziali per partecipare alla gara. Qualora non sia stata attivata la suddetta doverosa procedura, è il giudice a dover fare la verifica (mancata nel corso della procedura di gara) volta a verificare se il vizio in questione sia esclusivamente formale oppure, al contrario, abbia carattere sostanziale. La circostanza che a effettuare la verifica sia il giudice e non la pubblica amministrazione implica che la stessa potrà essere attuata solo ove si tratti di operare un mero accertamento di sussistenza o meno del requisito mancante (ossia nel caso di attività vincolata); diversamente, se la verifica dovesse comportare anche valutazioni di carattere discrezionale, il giudice dovrà annullare l’aggiudicazione e disporre la riedizione della gara (non potendosi sostituire alla stazione appaltante). Per quanto concerne le modalità processuali, l’impresa, che intenda contestare l’esclusione dalla procedura di gara per mancato ricorso al soccorso istruttorio e invocare validamente in sede processuale lo stesso, deve provare in giudizio che l’istituto avrebbe avuto esito ad essa favorevole, qualora fosse stato attivato dalla stazione appaltante nel corso della gara, possedendo essa il requisito in contestazione. Ciò significa che è a carico del concorrente, nei cui confronti è invocata la sussistenza di una causa di esclusione per carenza dei requisiti di partecipazione, provare che possiede il requisito sostanziale di partecipazione fin dal momento in cui avrebbe dovuto rendere la documentazione di fatto mancante e che, dunque, si è trattato di una mera irregolarità documentale o dichiarativa, in ossequio ai principi generali in materia di riparto dell’onere probatorio ai sensi dell’articolo 2697 cod. civ. e, in particolare, al principio di prossimità o vicinanza della prova (Cons. St., sez. III, sent. n. 348/2019).

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'

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4) Tipologia di dati trattati


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9) Conservazione dei dati personali


I dati personali sono conservati e trattati attraverso sistemi informatici di terzi fornitori di servizi tecnici (server) ma che sono in un’area a noi riservata, gestita direttamente da noi e non accessibile in nessun modo ad altri. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alla sezione “Ambito di accessibilità dei dati personali” che segue. I dati sono trattati esclusivamente da personale specificamente autorizzato, incluso il personale incaricato di svolgere operazioni di manutenzione straordinaria. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti. Pertanto: i dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il titolare e l’utente saranno conservati per un periodo pari alla durata dei servizi richiesti e per i 10 anni successivi alla cessazione della fornitura, fatti salvi eventuali rinnovi e i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi o ai sensi della normativa applicabile; i dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare (es. Marketing) saranno conservati fino al soddisfacimento di tale interesse. L’utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo del Titolare contattandolo direttamente

10) Finalità e metodi trattamenti dati

La Cesynt può trattare i dati personali comuni e sensibili dell’utente per le seguenti finalità: utilizzo da parte degli utenti di servizi e funzionalità presenti sul Sito, gestione di richieste e segnalazioni da parte dei propri utenti, invio di newsletter, gestione delle candidature pervenute attraverso il Sito, obblighi derivanti dalla legge, regolamenti o normativa comunitaria (ad es. obblighi fiscali e contabili), etc. L’Azienda potrà fornire all’utente, ai sensi dell’art. 130 del Codice Privacy, comunicazioni di marketing tramite e-mail su servizi o prodotti analoghi a quelli che l’Azienda gli fornisce, fermo restando che, in qualsiasi momento, avrà la possibilità di opporsi all’invio di tali comunicazioni. Inoltre, con l’ulteriore e specifico consenso facoltativo dell’utente, da richiedere preventivamente, l’Azienda potrà trattare i dati personali per finalità di marketing, cioè per inviare all’utente materiale promozionale e/o comunicazioni commerciali attinenti ai servizi della Società, presso i recapiti indicati. I dati personali sono trattati sia in forma cartacea che elettronica ed immessi nel sistema informativo aziendale nel pieno rispetto del Reg UE 2016/679, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento. In conformità al Reg UE 2016/679 i dati sono custoditi e conservati per tutta la durata dei servizi richiesti o per periodi superiori se previsti dalle norme (10 anni per la conservazione dei documenti contabili).

11) Sicurezza e qualità dei dati personali


La Cesynt si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi o illeciti dei dati e accessi non autorizzati agli stessi, con particolare riferimento al Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Inoltre, i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati dall’Azienda sono configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali e identificativi; tali dati sono trattati solo per il conseguimento delle specifiche finalità di volta in volta perseguite. L’Azienda utilizza molteplici tecnologie avanzate di sicurezza e procedure atte a favorire la protezione dei dati personali degli utenti; ad esempio, i dati personali sono conservati su server sicuri ubicati in luoghi ad accesso protetto e controllato. L’utente può aiutare l’Azienda ad aggiornare e mantenere corretti i propri dati personali comunicando qualsiasi modifica relativa al proprio indirizzo, alla propria qualifica, alle informazioni di contatto, etc.

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dati personali dell’utente potranno essere comunicati a:

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13) Natura di conferimento dei dati personali

Il conferimento di alcuni dati personali da parte dell’utente è obbligatorio per consentire all’Azienda di gestire le comunicazioni, le richieste pervenute dall’utente o per ricontattare l’utente stesso per dar seguito alla sua richiesta. Questo tipo di dati sono contrassegnati dal simbolo asterisco [*] ed in tal caso il conferimento è obbligatorio per consentire all’Azienda di dar seguito alla richiesta che, in difetto, non potrà essere evasa. Al contrario, la raccolta degli altri dati non contrassegnati dall’asterisco è facoltativa: il mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza per l’utente. Il conferimento dei dati personali da parte dell’utente per finalità di marketing, come specificato nella sezione “Finalità e modalità del trattamento” è facoltativo e il rifiuto di conferirli non avrà alcuna conseguenza. Il consenso conferito per finalità di marketing si intende esteso all’invio di comunicazioni effettuato attraverso modalità e/o mezzi di contatto sia automatizzati che tradizionali, come sopra esemplificati.

14) Diritti dell’interessato

14.1 Art. 15 (diritto di accesso) , 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

  1. le finalità del trattamento;
  2. le categorie di dati personali in questione;
  3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  4. il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
  7. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

14.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679- diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

  1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  2. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
  3. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
  4. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
  6. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679

14.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

  1. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
  2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
  3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  4. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

14.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento

14.5 Diritto di opposizione

Quando i dati personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione.

Si fa presente agli utenti che, ove i loro dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione.

15. Revoca del consenso al trattamento

L’interessato ha facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Cesynt Advanced Solutions Srl, Via Latiano 5 – 72024 Oria (Br) corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Oppure inviando una richiesta all’indirizzo: info@cesyntas.com. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i suoi diritti, può inviare una raccomandata A/R all’indirizzo sopra esposto oppure alla mail: info@cesyntas.com.

Allegati

  • Modello reclamo a un'autorità di controllo
  • Modello per l'esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali