MATERNITA’: IL DIRITTO ALL’ANONIMATO CESSA SOLO CON LA MORTE

MATERNITA’: IL DIRITTO ALL’ANONIMATO CESSA SOLO CON LA MORTE

'MATERNITA’: IL DIRITTO ALL’ANONIMATO CESSA SOLO CON LA MORTE'
MATERNITA’: IL DIRITTO ALL’ANONIMATO CESSA SOLO CON LA MORTE

Il diritto all’anonimato di cui si avvale la madre biologica nel momento in cui partorisce deve essere rispettato fino al momento del suo decesso. Soltanto dopo la morte tale regola può essere derogata di fronte ad una richiesta di accertamento dello status di figlio naturale. Questo principio è stato stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 19824 del 22 settembre 2020. La quaestio nasce dal fatto che, avendo esercitando una donna il diritto al parto anonimo, il figlio, divenuto maggiorenne, ha proposto l’azione di accertamento giudiziale della maternità della madre ex art. 269 c.p.c., in seguito alla morte della donna. Il giudizio di primo grado ha riconosciuto la maternità della donna. La sentenza, confermata in grado di appello, è stata impugnata per Cassazione, per veder affermare la prevalenza del diritto all’anonimato della madre sul diritto del figlio all’accertamento del proprio status, anche dopo il decesso della donna. Il ricorso è stato rigettato. Il diritto della madre all’anonimato è sancito da diverse disposizioni normative: 1) l’art. 30 comma 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, che individua le persone che sono tenute ad effettuare la dichiarazione di nascita del bambino (genitori, curatore speciale, medico ed ostetrica o persona che ha assistito al parto), che, in ogni caso, sono tenuti a rispettare la volontà della madre di non essere nominata; 2) l’art. 28 comma 7 L. 184/1983, che non consente all’adottato di accedere alle informazioni sulla propria nascita se il genitore ha manifestato la volontà di rimanere anonimo; 3) l’art. 93 comma 1 D.lgs 196 del 2003 (legge sulla privacy) che consente il rilascio del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica contenenti i dati della madre, solamente dopo che siano decorsi cento anni dalla formazione del documento; 4) la sentenza n. 278/2013 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto il fondamento costituzionale del diritto di anonimato della madre, nella tutela del diritto alla vita e alla salute, dal momento che l’anonimato ha lo scopo di tutelare la madre ed il neonato da qualunque perturbamento che possa creare pericoli alla salute psico-fisica o all’incolumità degli stessi. La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito i fondamenti del diritto della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto e dopo aver esaminato i fondamenti del diritto all’accertamento dello stato di figlio, ha affermato che prevale il diritto all’anonimato della madre rispetto a quello di riconoscimento dello status di filiazione. Il primo, infatti, “è finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l’anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternità”. Si potrebbe pensare ad una deroga soltanto qualora la madre decidesse di revocare la sua scelta in modo inequivocabile per accogliere il figlio oppure dopo la sua morte. In quest’ultimo caso, secondo la Cassazione, “il diritto all’anonimato in oggetto è suscettibile di essere compresso, o indebolito, in considerazione della necessità di fornire piena tutela, a questo punto al diritto all’accertamento dello status di filiazione”. Infatti, specifica la Suprema Corte, venendo meno “l’esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell’anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione, ma anche per la proposizione dell’azione volta all’accertamento dello status di figlio naturale”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'