COMMENTO SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE
  • Catalogo Corsi
  • Pacchetti
    • Avvocati
    • Ingegneri
    • Architetti
    • Geometri
    • Offerte Speciali
  • News
  • Faq
  • Azienda
    • Chi Siamo
    • Come Funziona
    • Contattaci
  • Collabora
    • Pubblica articoli
    • Diventa nostro docente
    • Lavora con noi
  • Login
  • Registrati ora
COMMENTO SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE
  • Catalogo Corsi
  • Pacchetti
    • Avvocati
    • Ingegneri
    • Architetti
    • Geometri
    • Offerte Speciali
  • News
  • Faq
  • Azienda
    • Chi Siamo
    • Come Funziona
    • Contattaci
  • Collabora
    • Pubblica articoli
    • Diventa nostro docente
    • Lavora con noi
Login
Registrati ora
  • Avv. G. Piccione in Diritto Civile
  • 12/06/2024

COMMENTO SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N.15340/2024

'COMMENTO SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N.15340/2024'
COMMENTO SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N.15340/2024

Alcune riflessioni su quanto affermato dalle Sezioni Unite

L'ordinanza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 15340 del 29/05/2024, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Salerno, a nostro avviso, contiene punti di criticità. In detta ordinanza sono stati trattati due temi relativi ai contratti di mutuo a tasso fisso: - quello della determinatezza/determinabilità dell'oggetto; - quello della "trasparenza". Di straforo è stato toccato il tema dell'anatocismo.

I

Circa il tema della determinatezza/determinabilità dell'oggetto così viene inquadrata la questione: "L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti". Tale premessa è sostanzialmente corretta ma non può essere trascurato un dato: in un mutuo con rimborso rateale non contano solo l'an e il quantum ma è rilevante anche il quomodo. Peraltro, il quomodo incide sullo stesso quantum degli interessi, posto che la pluralità dei regimi finanziari di calcolo del piano di rimborso stanno a significare diversità quantitativa degli interessi a seconda che si scelga l'uno o l'altro. Secondo le Sezioni Unite l'esigenza di determinatezza/determinabilità dell'oggetto è soddisfatta con la "chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato". Qui, però, dobbiamo farci preliminarmente una domanda: cosa si intende per "oggetto del contratto"? L'oggetto, in un mutuo con rimborso rateale, non può non comprendere, fisiologicamente, necessariamente anche il criterio matematico di calcolo delle rate di rimborso del prestito. Per "oggetto del contratto" si deve intendere, quindi, il complessivo "regolamento degli interessi", ossia non solo l'indicazione del tasso (insieme all'importo del finanziamento, alla durata del prestito e alla periodicità del rimborso) ma anche il criterio prescelto attraverso il quale il tasso stesso viene applicato nel piano rateale. Il discorso entra ancor più in una zona di criticità allorquando viene richiamata la normativa del T.U.B. Scrive la Cassazione: "La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema 'composto' di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art.117, comma 4, T.u.b. ('I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati'), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un 'prezzo' o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo". Il punto è che quell'elemento "tipizzante" del contratto (anzi, a maggior ragione se è "tipizzante"), intendendosi per esso il criterio prescelto di calcolo del piano di rimborso, entra a pieno titolo e con i crismi della necessarietà nella determinazione del regolamento degli interessi in quanto senza la sua esplicitazione resta del tutto indeterminato e indeterminabile l'oggetto circa le modalità con le quali viene fissato, all'interno del piano, il rapporto tempo per tempo (rata per rata) tra interessi e capitale. Per arrivare a tale conclusione non ci sarebbe neppure bisogno dell'art.117, comma 4, del T.U.B. ma è certo che il Testo Unico, nel prevedere quell' "elemento tipizzante", non fa altro che definire con più chiarezza, ove ce ne fosse bisogno, il contenuto indefettibile del contratto, quindi il suo oggetto minimo, fisiologico. Non c'entra nulla, poi, affermare, come leggiamo, che "l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole ...". Infatti, nessuno dice questo. Il problema è del tutto oggettivo (non soggettivo) ed oggi sembra che passi per "determinato" un contratto che tale, oggettivamente, non può mai essere in assenza di quell'elemento.

II

Il secondo tema affrontato è quello della "trasparenza". Anche su questa nozione occorre essere più chiari e, se possibile, più profondi. Per "trasparenza" non può essere intesa semplicemente la forma di pubblicità di un prodotto. La "trasparenza" nei contratti bancari esige che l'intera dinamica precontrattuale e contrattuale ne sia concretamente permeata, in modo tale che il cliente sia nella condizione di prestare liberamente e consapevolmente il suo consenso su un oggetto chiaro e determinato. Scrive la Suprema Corte nel capitolo 16: "Come puntualmente osservato dalla Procura Generale, la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento 'alla francese' sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale". Ma il punto è proprio questo: cosa significa "concordare" una scelta? In tal senso la preventiva "informazione" costituisce una precondizione necessaria ma non sufficiente per definire un negozio concordato. Insomma, il consenso deve essere effettivo e risultare in modo "trasparente" dal contratto su tutti i punti qualificanti, compreso quello di cui stiamo discutendo. Sempre nel capitolo 16 le Sezioni Unite scrivono: "... l'art.117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente". Il commento sull'art.117, 4° comma, del T.u.b. si ferma qui e pare, francamente, troppo poco. Se è vero, infatti, che tale norma non cita espressamente il "regime di ammortamento", è pur vero che essa menziona una categoria astratta e più ampia che lo contiene" : "... il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati". Il criterio della capitalizzazione composta o della capitalizzazione semplice costituiscono "condizioni" attraverso le quali si declina il tasso di interesse e, in definitiva, si calcolano gli interessi da pagare. Vengono, poi, citate normative recenti per affermare che nessuna di esse prevederebbe l'obbligo di indicare il regime dell'ammortamento. Fra queste l'art.125 bis, comma 6, del T.u.b. che richiama l'art.121, comma 1, lettera e). Andrebbe considerata, però, anche la norma di cui all'art.125 bis, comma 5, del Tub, che così perentoriamente recita: "Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali". Ebbene, seguendo tale principio guida non possono essere richieste al consumatore le maggiori somme derivanti dall'utilizzo del criterio di capitalizzazione composta se non vi sia, a monte, una "espressa previsione contrattuale".

Concetto fondamentale espresso nella sentenza in commento è che le esigenze di trasparenza sarebbero soddisfatte dalla "chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e interessi". Ciò che conta, in sostanza, è che sia soddisfatta "la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria" Questo e questo solo interessa al mutuatario, il quale non può avere alcuna pretesa giuridicamente tutelata di conoscere in che modo si formano i dati di quella "sommatoria" e, quindi, di decidere se prestare il suo consenso sui criteri adottandi. Qui la criticità appare importante e il ragionamento, che passa attraverso quello che sembra un salto (perché mai il mutuatario si dovrebbe “accontentare” dei meri dati quantitativi?), rischia di entrare in collisione proprio con il valore guida della trasparenza. Aggiunge la Suprema Corte: "... il contratto 'trasparente' è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n.28884/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p.63 e 67); tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato". Insomma, potrebbe sembrare che la trasparenza implichi solo che il mutuatario possa “comprare” un prodotto preconfezionato, non anche che possa esigere la sua partecipazione attivanel processo formativo del contratto così che ogni suo elemento costitutivo sia espressione di una negoziazione, di una scelta, quale quella se gli interessi nel piano di ammortamento debbano essere calcolati sul capitale residuo o sul capitale in scadenza. Qui, invero, rischia di entrare in crisi la struttura stessa del contratto, che è l'"accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Si potrebbe, allora, toccare la nullità ai sensi degli artt.1418, 2° comma-1325 n.1 c.c., ossia l'assenza di "accordo fra le parti", elemento principe, basilare del contratto. Tornando al "piano di ammortamento, esso consente al mutuatario di ricavare i dati quantitativi degli interessi da pagare ma non di comprendere il criterio di calcolo adottato. Sembrerebbe che ciò che conti, ai fini della trasparenza, sia che venga fornita al cliente una informativa precontrattuale contenente il "riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più ". Si può osservare che se l'esplicitazione della formula matematica (della capitalizzazione composta o semplice) non è comprensibile ai più, ancor meno, evidentemente, tale comprensibilità può aversi leggendo puramente e semplicemente il piano di ammortamento. Non si comprende, invece, quali problemi ci sarebbero a produrre una "formula lessicale" chiara e comprensibile, tipo: "si conviene che il calcolo delle rate nel piano di ammortamento avverrà con il criterio detto 'della capitalizzazione composta', ossia calcolando gli interessi di ogni singola rata sull'intero capitale residuo nel periodo corrispondente alla rata stessa". Il cliente sarebbe consapevole di tale "condizione" (art.117, 4° comma, T.U.B.) e potrebbe, quindi, decidere se prestare o meno il consenso.

III

La sentenza delle Sezioni Unite ha toccato anche il tema dell'anatocismo. Facendo ogni dovuta riserva al singolo caso, ha comunque affermato che il piano di ammortamento alla francese "standardizzato" non comporta anatocismo perché nella formazione delle rate non c'è mai applicazione di interessi su interessi. Il discorso, però, si ferma a ciò che appare e non ci si pone il problema che l'anatocismo possa annidarsi come costo occulto, il che avviene proprio quando il mutuatario non abbia prestato il consenso sul sistema della capitalizzazione composta. In questo caso la frazione del capitale che, applicando il criterio della capitalizzazione semplice (interessi sul capitale esigibile, cioè in scadenza), sarebbe stata detratta dal capitale residuo, resta lì a generare interessi. Quella frazione, cioè, sta dove non dovrebbe stare, ossia sul conto del capitale residuo e se ciò è vero, essa costituisce interesse sul quale si calcolano altri interessi.

IV

C'è un altro punto da esaminare. A proposito del tema della "trasparenza", le Sezioni Unite ritengono idoneo a soddisfarla il piano di ammortamento presentato dalla banca al cliente, in quanto questi riceve(rebbe) tutte le informazioni di cui ha bisogno. In tal modo, si spiega, "è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato" In quell'avverbio - "eventualmente" - c'è tanto da capire. Sarebbe interessante, infatti, sapere in quanti casi, in quale percentuale, prendendo la mole dei mutui stipulati in Italia negli ultimi trent’anni, sia stata applicata la capitalizzazione semplice e non quella composta. Qui il discorso della "trasparenza" si lega inevitabilmente a quello della concorrenza.

V

Le Sezioni Unite hanno dichiaratamente tenuto fuori dalla sentenza i casi nei quali manchi l'allegazione del piano di ammortamento. Quid iuris in tale caso? La risposta non dovrebbe essere troppo complicata, partendo dal dato che secondo la Suprema Corte il piano di ammortamento offre il "riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi" . Il piano di ammortamento soddisfa, secondo la Suprema Corte, l'esigenza della trasparenza tanto che è ritenuto inutile il "ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più". Ora, se viene a mancare il piano di ammortamento, tutto quel discorso non può più autosostenersi e, a quel punto, non dovrebbero esservi dubbi sulla indeterminatezza dell'oggetto del contratto e sulla violazione delle regole sulla trasparenza di cui all'art.117 T.U.B.

VI

Infine, è rimasto fuori dall'ambito del pronunciamento delle Sezioni Unite il tema dei mutui a tasso variabile. Qui la Suprema Corte ha richiamato la sentenza della C.G.U.E. del 13-7-2023, C-265/22, che ha così statuito: "Una clausola che preveda, nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile con riferimento a un indice ufficiale, il requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone, in particolare, che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Il giudice nazionale deve verificare non solo il contenuto delle informazioni fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione del contratto di mutuo in discussione, ma altresì il fatto che i principali elementi relativi al calcolo dell'indice di riferimento siano facilmente accessibili, grazie alla loro pubblicazione". Peraltro, in tale sentenza la Corte di Giustizia ha espresso anche un principio che tende ad abbattere ogni comportamento di abusività, di mancanza di trasparenza, di pratica occulta, il tutto secondo una portata ampia, come tale non solo, a nostro avviso, relativa ai mutui a tasso variabile ma anche a quelli a tasso fisso: "Una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile e, nel caso dei contratti di mutuo, gli istituti finanziari debbono fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. Il giudice nazionale, nel valutare le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto, e deve verificare che sia stato comunicato al consumatore interessato il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare quest'ultima, segnatamente, per quanto riguarda il costo totale del mutuo. Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile tale da consentire a un consumatore medio, ossia un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di valutare un costo del genere e, d'altro lato, la menzione o la mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del suddetto contratto".

Crediti Formativi

Hai bisogno di completare la tua Formazione Professionale?
Acquisisci CFP con i pacchetti in promozione con corsi a scelta di
Formazione Professionista
Pacchetti a partire da 5 CFP per avvocati
da 45.00 € + IVA
Scopri Offerte

Ultimi Articoli Correlati

  • 'MUTUI - Il Tribunale di Pisa formula un quesito favorevole  al mutuatario'
    MUTUI - Il Tribunale di Pisa formula un quesito favorevole al mutuatario
    • 20/09/2024
  • 'Vantaggi di avere un sito internet per il tuo business'
    Vantaggi di avere un sito internet per il tuo business
    • 19/09/2024
  • 'QUANTO COSTA FAR REALIZZARE UN SITO INTERNET'
    QUANTO COSTA FAR REALIZZARE UN SITO INTERNET
    • 23/07/2024

Tags

architettura sentenze manutenzione licenziamento progetti fonti rinnovabili lavoratore rigenerazione urbana efficienza energetica restauro efficienza edilizia bioedilizia ricostruzione ristrutturazioni avvocati spazi pubblici commercialisti architetti risparmio energetico imprese cassazione infrastrutture datore di lavoro landmark sostenibilità progettazione ingegneri ENEA riqualificazione condominio innovazione geometri materiali sostenibili superbonus 110% materiali smart city patrimonio culturale beni culturali detrazioni fiscali

Produciamo e distribuiamo formazione con procedure di qualità certificate e riconosciute a livello internazionale

Ultimi corsi pubblicati
  • Il danno esistenziale nell’ambito della responsabilità civile. Parte I
  • Analisi delle fasi del processo sportivo innanzi agli organi di giustizia sportiva della figc e profili deontologici. Parte II
  • Reati Ambientali: Stato di attuazione e prospettive future Parte I
  • Analisi delle fasi del processo sportivo innanzi agli organi di giustizia sportiva della figc e profili deontologici. Parte I
  • Rapporti con il cliente e la parte assistita. Parte II
  • Rapporti con il cliente e la parte assistita. Parte I
Ultime News
  • MUTUI - Il Tribunale di Pisa formula un quesito favorevole al mutuatario
  • Vantaggi di avere un sito internet per il tuo business
  • QUANTO COSTA FAR REALIZZARE UN SITO INTERNET
  • Il sito internet come mezzo per trovare nuovi clienti
Sede Legale
  • Via Latiano, 5
  • 72024, Oria (Br)
  • P.I./C.F. 10945931003
  • Telefono: +39 06 92937611
  • Email: info@formazioneprofessionista.it
Contattaci

Copyright © 2025 | Cesynt Advanced Solutions s.r.l.

  • Chi Siamo
  • Come Funziona
  • Contatti
  • Registrazione
  • Privacy
  • Preferenze Cookie

INFORMATIVA PRIVACY DATI SITO WEB


aggiornata al Reg UE 2016/679 
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

1) Introduzione

Cesynt Advanced Solutions Srl prende in seria considerazione la privacy dell’utente e si impegna al rispetto della stessa. La presente Privacy Policy descrive le attività di trattamento di dati personali realizzate dall’Azienda tramite il sito https://www.formazioneprofessionista.it/it/ e i relativi impegni assunti in tal senso da essa. La Cesynt può trattare i dati personali dell’utente quando questi visita il Sito e utilizza i servizi e le funzionalità presenti sul Sito. Nelle sezioni del Sito in cui sono raccolti i dati personali dell’utente è normalmente pubblicata una specifica informativa ai sensi dell’art. 13 /15 del Reg. UE 2016/679. Ove previsto dal Reg. UE 2016/679 sarà richiesto il consenso dell’utente prima di procedere al trattamento dei suoi dati personali. Se l’utente fornisce dati personali di terzi, deve provvedere affinché la comunicazione dei dati alla Cesynt e il successivo trattamento per le finalità specificate nell’informativa privacy applicabile sia conforme al Reg. UE 2016/679e alla normativa applicabile.

2) Estremi identificativi del Titolare, Responsabile e del DPO

Titolare: Cesynt Advanced Solutions Srl, Via Latiano 5 – 72024 Oria (Br), email: info@cesyntas.com

Responsabile: Cesynt Advanced Solutions Srl, Via Latiano 5 – 72024 Oria (Br), email: info@cesyntas.com

DPO: Vincenzo Suma, Largo San Marco 16 – 72021 Francavilla Fontana (BR), email: vincenzo.suma@gmail.com

3) Base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali dell’utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: l’utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche, il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’utente, per adempiere a un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare, per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare

4) Tipologia di dati trattati


La visita e la consultazione del Sito comportano in genere raccolta e trattamento dei dati personali dell’utente. Questi dati sono i dati di navigazione e i cookie come di seguito specificato. In aggiunta ai cosiddetti “dati di navigazione” (vedasi oltre), potranno essere oggetto di trattamento dati personali volontariamente forniti dall’utente quando questi interagisce con le funzionalità del Sito o chiede di fruire dei servizi offerti sul Sito, come nome e cognome, la mail, l’indirizzo e la partita IVA in caso di emissione di fatture. Nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy, l’Azienda potrebbe altresì raccogliere i dati personali dell’utente presso terzi nello svolgimento della propria attività: attraverso campagne di internet marketing, a seguito di accesso diretto al nostro sito o archivi pubblici, sempre con autorizzazione da parte dell’interessato e ai sensi della normativa vigente.

5) Cookies e dati di navigazione



Il Sito utilizza “cookie”. Utilizzando il Sito, l'utente acconsente all’utilizzo dei cookie in conformità con questa Privacy Policy.I cookie sono piccoli file memorizzati sull’hard disk del computer dell’utente. Esistono due macro-categorie di cookie: cookie tecnici e cookie di profilazione. I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento di un sito web e per permettere la navigazione dell’utente; senza di essi l’utente potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. I cookie di profilazione hanno il compito di creare profili dell’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione. I cookie possono inoltre essere classificati come:

  • cookie “di sessione”, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di navigazione;
  • cookie “persistenti”, i quali rimangono all’interno del browser per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega ad un sito agevolando le operazioni di autenticazione per l’utente;
  • cookie “propri”, generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando;
  • cookie “terze parti”, generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando.

6) Cookies utilizzati sul sito


Il Sito utilizza le seguenti tipologie di cookie:

  1. cookie propri, di sessione e persistenti, necessari per consentire la navigazione sul Sito, per finalità di sicurezza interna e di amministrazione del sistema;
  2. cookie terze parti, di sessione e persistenti, necessari per consentire all’utente di utilizzare elementi multimediali presenti sul Sito, come ad esempio immagini e video;
  3. cookie terze parti, persistenti, utilizzati dal Sito per inviare informazioni statistiche al sistema Google Analytics, attraverso il quale l’Azienda può effettuare analisi statistiche degli accessi / visite al Sito. I cookie utilizzati perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata. Attraverso una coppia di cookie, di cui uno persistente e l’altro di sessione (con scadenza alla chiusura del browser), Google Analytics salva anche un registro con gli orari di inizio della visita al Sito e di uscita dallo stesso. Si può impedire a Google il rilevamento dei dati tramite cookie e la successiva elaborazione dei dati scaricando e installando il plug-in per browser dal seguente indirizzo: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
  4. cookie terze parti, persistenti, utilizzati dal Sito per includere nelle sue pagine i pulsanti di alcuni social-network (Facebook, Twitter e Google+). Selezionando uno di questi pulsanti, l’utente può pubblicare sulla propria pagina personale del relativo social-network i contenuti della pagina web del Sito che sta visitando
Nella seguente tabella viene illustrato un dettaglio dei cookie presenti sul Sito

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo
_ga formazioneprofessionista.it Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. 2 anni HTTP
_gat formazioneprofessionista.it Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste Session HTTP
_gid formazioneprofessionista.it Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. Session HTTP

Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti (c.d. siti terzi). L’Azienda non effettua alcun accesso o controllo su cookie, web beacon e altre tecnologie di tracciamento degli utenti che potrebbero essere utilizzate dai siti terzi cui l’utente può accedere dal Sito; L’Azienda non effettua alcun controllo su contenuti e materiali pubblicati da o ottenuti attraverso siti terzi, né sulle relative modalità di trattamento dei dati personali dell’utente, ed espressamente declina ogni relativa responsabilità per tali eventualità. L’utente è tenuto a verificare la privacy policy dei siti terzi cui accede tramite il Sito e ad informarsi circa le condizioni applicabili al trattamento dei propri dati personali. La presente Privacy Policy si applica solo al Sito come sopra definito.

7) Come disabilitare i cookies nei browser

Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet più diffusi:


  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
-Google
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
  • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
  • Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

8) Trasferimento dei dati personali a un paese terzo

I dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione Europea, ma anche al di fuori dell’Unione Europea e in particolare negli Stati Uniti. Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell’Unione Europea verso paesi non considerati adeguati dalla Commissione Europea, l’Azienda adotta le misure di sicurezza adatte e appropriate per proteggere i dati. Per cui l’eventuale trasferimento dei dati in paesi fuori dalla UE avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del GDPR.

9) Conservazione dei dati personali


I dati personali sono conservati e trattati attraverso sistemi informatici di terzi fornitori di servizi tecnici (server) ma che sono in un’area a noi riservata, gestita direttamente da noi e non accessibile in nessun modo ad altri. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alla sezione “Ambito di accessibilità dei dati personali” che segue. I dati sono trattati esclusivamente da personale specificamente autorizzato, incluso il personale incaricato di svolgere operazioni di manutenzione straordinaria. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti. Pertanto: i dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il titolare e l’utente saranno conservati per un periodo pari alla durata dei servizi richiesti e per i 10 anni successivi alla cessazione della fornitura, fatti salvi eventuali rinnovi e i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi o ai sensi della normativa applicabile; i dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare (es. Marketing) saranno conservati fino al soddisfacimento di tale interesse. L’utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo del Titolare contattandolo direttamente

10) Finalità e metodi trattamenti dati

La Cesynt può trattare i dati personali comuni e sensibili dell’utente per le seguenti finalità: utilizzo da parte degli utenti di servizi e funzionalità presenti sul Sito, gestione di richieste e segnalazioni da parte dei propri utenti, invio di newsletter, gestione delle candidature pervenute attraverso il Sito, obblighi derivanti dalla legge, regolamenti o normativa comunitaria (ad es. obblighi fiscali e contabili), etc. L’Azienda potrà fornire all’utente, ai sensi dell’art. 130 del Codice Privacy, comunicazioni di marketing tramite e-mail su servizi o prodotti analoghi a quelli che l’Azienda gli fornisce, fermo restando che, in qualsiasi momento, avrà la possibilità di opporsi all’invio di tali comunicazioni. Inoltre, con l’ulteriore e specifico consenso facoltativo dell’utente, da richiedere preventivamente, l’Azienda potrà trattare i dati personali per finalità di marketing, cioè per inviare all’utente materiale promozionale e/o comunicazioni commerciali attinenti ai servizi della Società, presso i recapiti indicati. I dati personali sono trattati sia in forma cartacea che elettronica ed immessi nel sistema informativo aziendale nel pieno rispetto del Reg UE 2016/679, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento. In conformità al Reg UE 2016/679 i dati sono custoditi e conservati per tutta la durata dei servizi richiesti o per periodi superiori se previsti dalle norme (10 anni per la conservazione dei documenti contabili).

11) Sicurezza e qualità dei dati personali


La Cesynt si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi o illeciti dei dati e accessi non autorizzati agli stessi, con particolare riferimento al Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Inoltre, i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati dall’Azienda sono configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali e identificativi; tali dati sono trattati solo per il conseguimento delle specifiche finalità di volta in volta perseguite. L’Azienda utilizza molteplici tecnologie avanzate di sicurezza e procedure atte a favorire la protezione dei dati personali degli utenti; ad esempio, i dati personali sono conservati su server sicuri ubicati in luoghi ad accesso protetto e controllato. L’utente può aiutare l’Azienda ad aggiornare e mantenere corretti i propri dati personali comunicando qualsiasi modifica relativa al proprio indirizzo, alla propria qualifica, alle informazioni di contatto, etc.

12) Ambito di comunicazione e di accesso dei dati

dati personali dell’utente potranno essere comunicati a:

  • tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
  • ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
  • a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate, per esempio i Consigli degli Ordini professionali (CNI, CNAPPC, CNG ecc.);

13) Natura di conferimento dei dati personali

Il conferimento di alcuni dati personali da parte dell’utente è obbligatorio per consentire all’Azienda di gestire le comunicazioni, le richieste pervenute dall’utente o per ricontattare l’utente stesso per dar seguito alla sua richiesta. Questo tipo di dati sono contrassegnati dal simbolo asterisco [*] ed in tal caso il conferimento è obbligatorio per consentire all’Azienda di dar seguito alla richiesta che, in difetto, non potrà essere evasa. Al contrario, la raccolta degli altri dati non contrassegnati dall’asterisco è facoltativa: il mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza per l’utente. Il conferimento dei dati personali da parte dell’utente per finalità di marketing, come specificato nella sezione “Finalità e modalità del trattamento” è facoltativo e il rifiuto di conferirli non avrà alcuna conseguenza. Il consenso conferito per finalità di marketing si intende esteso all’invio di comunicazioni effettuato attraverso modalità e/o mezzi di contatto sia automatizzati che tradizionali, come sopra esemplificati.

14) Diritti dell’interessato

14.1 Art. 15 (diritto di accesso) , 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

  1. le finalità del trattamento;
  2. le categorie di dati personali in questione;
  3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  4. il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
  7. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

14.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679- diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

  1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  2. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
  3. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
  4. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
  6. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679

14.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

  1. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
  2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
  3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  4. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

14.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento

14.5 Diritto di opposizione

Quando i dati personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione.

Si fa presente agli utenti che, ove i loro dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione.

15. Revoca del consenso al trattamento

L’interessato ha facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Cesynt Advanced Solutions Srl, Via Latiano 5 – 72024 Oria (Br) corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Oppure inviando una richiesta all’indirizzo: info@cesyntas.com. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i suoi diritti, può inviare una raccomandata A/R all’indirizzo sopra esposto oppure alla mail: info@cesyntas.com.

Allegati

  • Modello reclamo a un'autorità di controllo
  • Modello per l'esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali