RISPONDE DI FURTO IN ABITAZIONE L’EX CONIUGE CHE SOTTRAE BENI DALLA

RISPONDE DI FURTO IN ABITAZIONE L’EX CONIUGE CHE SOTTRAE BENI DALLA CASA CONIUGALE

'RISPONDE DI FURTO IN ABITAZIONE L’EX CONIUGE CHE SOTTRAE BENI DALLA CASA CONIUGALE'
RISPONDE DI FURTO IN ABITAZIONE L’EX CONIUGE CHE SOTTRAE BENI DALLA CASA CONIUGALE

Con la recente sentenza n. 10148/2021, la Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una ex moglie alla quale era stato contestato in primo grado il reato di furto in abitazione per il fatto che la stessa avesse sottratto dalla casa coniugale alcuni beni acquistati dal marito prima del matrimonio. La Corte d’Appello, in parziale riforma della pronuncia del giudice di prime cure, dichiarava non doversi procedere nei confronti della donna in ordine alla imputazione di cui all'art. 660 c.p. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. L'imputata si rivolgeva così al Tribunale Supremo, davanti al quale asseriva di aver casomai commesso il reato di sottrazione di beni comuni (ex art. 627 c.p.), rifacendosi alla fattispecie disciplinata dall'art. 219 c.c., secondo cui “ll coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi”. Tale disposizione prevede, infatti, una presunzione di appartenenza comune ai due coniugi dei beni in relazione ai quali non è possibile dimostrare la proprietà esclusiva. I Giudici Ermellini, dichiarando il ricorso inammissibile, stabilivano che la condotta della donna avesse integrato il reato di furto in abitazione. Così si esprimeva la Suprema Corte: “Si è accertato che la imputata si era impossessata di taluni beni (TV, un porta televisore, alcuni tappeti ed un tavolino) acquistati dalla persona offesa prima del matrimonio. Tali risultanze, adeguatamente valorizzate in sentenza attraverso il richiamo alla testimonianza offerta dalla persona offesa, la cui attendibilità è stata accuratamente vagliata, escludono la ricorrenza della diversa ipotesi di reato invocata dalla difesa”. Secondo i Giudici di piazza Cavour, il richiamo all'art. 627 c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 7 del 15/1/2016, che disciplinava la sottrazione di beni comuni, era del tutto inconferente, in quanto, in virtù della ricostruzione offerta dai giudici di merito, risultava che i beni sottratti fossero di esclusiva proprietà della persona offesa. Altresì, il Tribunale Supremo sottolineava come sia pacifico che il ricorso per Cassazione, qualora fondato su motivi che riproducono quelli già avanzati in appello e già ritenuti infondati, debba essere respinto, dal momento che si tratta di doglianze prive del requisito di specificità.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'