ASSEMBLEE CONDOMINIALI, CONCORDATI E RISTRUTTURAZIONI DA DL COVID:

ASSEMBLEE CONDOMINIALI, CONCORDATI E RISTRUTTURAZIONI DA DL COVID: ALCUNE IMPORTANTI NOVITA’

'ASSEMBLEE CONDOMINIALI, CONCORDATI E RISTRUTTURAZIONI DA DL COVID: ALCUNE IMPORTANTI NOVITA’'
ASSEMBLEE CONDOMINIALI, CONCORDATI E RISTRUTTURAZIONI DA DL COVID: ALCUNE IMPORTANTI NOVITA’

Dopo il sì del Senato avvenuto mercoledì 11 novembre, nella seduta del 25 novembre la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono tante le novità introdotte in sede di conversione; fra queste, emerge la modifica volta a semplificare lo svolgimento delle assemblee condominiali nel periodo di emergenza sanitaria legato al Coronavirus. La novità, introdotta con il nuovo articolo 5-bis, consiste nella modifica all’art. 66, sesto comma, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, in tema di quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza: a differenza di quanto disposto in precedenza a seguito della modifica introdotta dall’art. 63 del DL n. 104/2020, che richiedeva l’unanimità dei condomini, adesso è sufficiente il consenso della maggioranza degli stessi. Un’altra importante misura introdotta nel corso del passaggio del testo in Senato, riguarda la disciplina fallimentare e, in particolare, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con l’obiettivo di evitare i fallimenti ed agevolare le imprese nel corso delle due menzionate procedure. La modifica, che è contenuta nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 3, consente ai tribunali di omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione anche se la mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime. Dalla relazione del professionista designato dal debitore deve risultare che la proposta di soddisfacimento del Fisco o degli enti previdenziali o assistenziali sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'