Indennità di trasferta: alcune sentenze rilevanti

Indennità di trasferta: alcune sentenze rilevanti

'Indennità di trasferta: alcune sentenze rilevanti'
Indennità di trasferta: alcune sentenze rilevanti

Va nettamente distinto il “trasfertista abituale” dal lavoratore che va in trasferta, perché solo per il primo ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. (Cass. Civ. Sez. L., 24/07/2023, n. 22171)

L’indennità di trasferta percepita dal lavoratore ha natura retributiva – e va, pertanto, assoggettata ad Irpef – nei limiti stabiliti dall’art. 51, comma 5, TUIR, ovvero per la parte eccedente l’importo di € 46,48 al giorno, al netto delle spese di viaggio, per le trasferte fuori del territorio comunale, e senza alcun limite per le trasferte nell'ambito del territorio medesimo. Presupposto del relativo diritto è il temporaneo comando del lavoratore a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla, a prescindere dalla sua effettiva residenza o dall’ubicazione della sede aziendale; scopo dell’indennità, infatti, è quello di compensare i disagi derivanti dal temporaneo espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. (Cass. Civ. Sez. V, 14/07/2023, n. 20412)

In tema di indennità di trasferta del medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza, le somme erogate a titolo di spese di viaggio sono previste dall’art. 86 dell’Accordo collettivo nazionale del 23 maggio 2005, quali spese di viaggio per recarsi dal luogo di residenza a quello di svolgimento dell’attività. Orbene, l’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, prevede una imponibilità ridotta (ovvero nulla per i rimborsi spese a piè di lista), per le indennità percepite per le trasferte o missioni che il lavoratore compie al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro. (Cass. Civ. Sez. V, 16/06/2023, n. 17316)

L'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 (conv. con modif. in I. n. 225 del 2016) - ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di "interpretazione autentica" del comma 6 dell'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la quale si è stabilito, al comma 1, che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, e che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51. (Cass. Civ. Sez. VI, 12/04/2022, n. 11793)

In tema di contributi dovuti per i regimi assicurativi dei lavoratori operanti all’estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, ai fini della individuazione della base imponibile contributiva, deve aversi riguardo alla retribuzione effettivamente corrisposta, e non alle retribuzioni convenzionali individuate con i d.m. richiamati dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 317 del 1987, conv. dalla l. n. 398 del 1987, restando inapplicabile il comma 8 bis dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (poi divenuto 51 per effetto del d.lgs. n. 344 del 2003), che opera esclusivamente a fini fiscali; ne consegue che, ove l’indennità di trasferta corrisposta al lavoratore abbia natura retributiva, alla luce del suo carattere stabile e non contingente, va computata ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da applicare a fini contributivi. (Cass. Civ. Sez. L., 25/02/2022, n. 6294)

L’art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 individua la “tratta a cui l’agente appartiene” quale elemento strutturale utile per l’individuazione della residenza di servizio, sicché essa, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti (nella specie, operatori di esercizio, addetti alla conduzione di autobus) e del luogo in cui vengono espletate, è idonea a costituire riferimento per l’assegnazione delle sede ed il riconoscimento dell’indennità di trasferta. (Cass. Civ. Sez. L., 29/10/2021, n. 30802)

Il trasferimento non consiste nella temporanea assegnazione del lavoratore ad un diverso luogo di lavoro, per fronteggiare temporanei incrementi di lavoro, poiché il trasferimento da una unità produttiva all’altra comporta un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro; come tale il trasferimento va tenuto distinto dalla trasferta, che invece si caratterizza per la temporaneità dell’assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale. (Trib. Venezia Sez. L., 14/09/2021, n. 505)

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'