Transazione parziale: fa venir meno la solidarietà passiva

Transazione parziale: fa venir meno la solidarietà passiva

'Transazione parziale: fa venir meno la solidarietà passiva'
Transazione parziale: fa venir meno la solidarietà passiva

La Cassazione ricorda che il creditore che decide di stipulare una transazione parziale rinuncia in tal modo alla solidarietà passiva

Il sinistro e l’accordo transattivo parziale Nel caso in esame, a seguito di un sinistro stradale, gli eredi del danneggiato aveva sottoscritto un atto di transazione con il danneggiante di carattere parziale. In ordine a tale circostanza il Giudice di merito aveva affermato che il condebitore solidale, estraneo alla transazione in esame, non poteva giovarsi degli effetti favorevoli della transazione parziale, non sussistendo la fattispecie di cui all’art. 1304 cod. civ., cioè che la transazione avesse ad oggetto l’intero debito. In questo senso la Corte d’appello aveva detratto gli acconti già versati, nonché le somme versate in ragione della suddetta transazione, rideterminando la liquidazione il danno complessivamente da risarcire confermando gli esiti cui era giunto il Giudice di primo grado. Avverso tale decisione aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione il condebitore estraneo alla transazione.

Gli effetti liberatori dei condebitori nelle transazioni parziali

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2426/2024, ha accolto, per quanto qui rileva, i motivi di ricorso proposti dal ricorrente. In particolare, la Corte ha affermato che era pacifico il fatto che “la transazione conclusa dagli eredi della vittima fu soltanto parziale, con accettazione di una somma complessiva per tutti i familiari; dal ricorso si apprende (…) che in quell’occasione i transigenti riconobbero reciprocamente un concorso di responsabilità pari al 20 per cento a carico del conducente (..); ma, in fondo, quest’ultimo elemento è irrilevante, perché rispetto alla (condebitrice) oggi ricorrente quella transazione rimane una res inter alios, come tale del tutto priva della possibilità di influire sul successivo riparto delle responsabilità compiuto dalla Corte d’appello civile nella sentenza qui in esame”. Sulla scorta di tali presupposti, ha spiegato il Giudice di legittimità, la Corte d’appello aveva poi calcolato il debito residuo gravante sulla (condebitrice estranea alla transazione) (unitamente al proprietario e al conducente) detraendo dall’intera liquidazione le somme già percepite dai danneggiati a titolo di provvisionale e a titolo di transazione”. La Corte ha evidenziato che tali conclusioni trovano fondamento normativo, negli artt. 1304 e 1311 c.c., che regolano gli effetti della transazione parziale. Nella specie, l’art. 1304, primo comma, c.c. dispone che la transazione “fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”. Occorre altresì precisare che tale norma si occupa unicamente della “transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l’effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell’oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti”. Ne consegue, ha rilevato la Corte, che “poiché nel caso in esame la transazione era parziale, nessun margine di approfittamento poteva sussistere a favore degli altri debitori”. Per quanto invece attiene all’art. 1311 c.c. esso stabilisce che la transazione parziale “ha come suo effetto tipico quello di sciogliere il vincolo della solidarietà tra i condebitori (…). La transazione parziale, infatti, è tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne”. Sul punto la Corte ha proseguito il proprio esame rilevando che “D’altra parte, non potrebbe essere diversamente. Se, infatti, il creditore potesse transigere con uno dei debitori mantenendo il vincolo della solidarietà fra tutti, si determinerebbe l’effetto, palesemente irrazionale e ingiusto, di un suo possibile approfittamento in danno del debitore o dei debitori rimasti, ai quali potrebbe essere chiesto l’intero”. Nei termini anzidetti, ha concluso la Suprema Corte, il Giudice di merito ha compiuto un errato calcolo delle somme da liquidare in quanto “non avrebbe potuto condannare (la condebitrice estranea alla transazione) (unitamente al proprietario e al conducente), (..), ma avrebbe dovuto, correttamente, condannare le parti suindicate (cioè i debitori rimasti) al pagamento della metà del danno complessivo, a prescindere dalla transazione, la quale andava a coprire la quota di responsabilità del conducente (..). E nessuna influenza poteva avere, ai fini di una diversa decisione, il fatto che gli eredi (…) avessero accettato, in sede di transazione parziale, un risarcimento rivelatosi poi inferiore alla metà del danno complessivamente liquidato” Quanto appena riferito, ha riferito la Corte è anche confermato dalla regola secondo cui “il creditore che decide di stipulare una transazione parziale deve essere consapevole che in tal modo rinuncia alla solidarietà; per cui, se, come nel caso in esame, all’esito del definitivo accertamento le quote di responsabilità dei due debitori (originariamente) solidali risultano uguali, egli non può esigere dal debitore rimasto altri che la metà del danno complessivamente liquidato dal giudice, indipendentemente dalla somma concordata in sede transattiva”.