RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO E CALCOLO DEL TFR

RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO E CALCOLO DEL TFR

'RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO E CALCOLO DEL TFR'
RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO E CALCOLO DEL TFR

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33278 del 10 novembre 2021, ha stabilito che per il calcolo del trattamento di fine rapporto devono essere computate tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme versate a titolo di compenso per lavoro straordinario. Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello aveva condannato un’Amministrazione a rideterminare in favore di alcuni dipendenti quanto dovuto a titolo di TFR computando anche gli importi corrisposti a titolo di straordinari. A questo punto, l’Amministrazione datrice di lavoro si rivolgeva alla Suprema Corte, asserendo che i compensi corrisposti per lavoro straordinario sarebbero dovuti essere stati considerati ai fini del computo del TFR soltanto se corrisposti in via continuativa così denotando la volontà delle parti di ampliare il normale orario di lavoro. Il Tribunale Supremo rigettava il ricorso e condannava l’Amministrazione ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità. Gli Ermellini specificavano che “è errata l’impostazione del ricorso per cassazione allorquando con esso si sostiene che, a fronte della continuatività dell’erogazione di determinati emolumenti, si dovrebbero svolgere indagini ulteriori al fine di accertarne la computabilità ai fini del t.f.r.”; difatti, “limitando l'attenzione alle erogazioni di tipo retributivo, cui certamente si riportano lo straordinario e i premi di produttività, l'art. 2120, co.2, c.c. esprime una regola diversa e tale per cui «salvo diversa previsione dei contratti collettivi», sono da considerare «tutte le somme ... corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di guanto erogato a titolo di rimborso spese»”. Pertanto, la regola è l'onnicomprensività per le somme a titolo retributivo corrisposte continuativamente e non viceversa. Secondo i giudici di legittimità, nel caso in esame, la Corte territoriale si era ben attenuta a tale regola.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'