CONGEDI PARENTALI COVID: PROROGATI FINO AL 31 DICEMBRE

CONGEDI PARENTALI COVID: PROROGATI FINO AL 31 DICEMBRE

'CONGEDI PARENTALI COVID: PROROGATI FINO AL 31 DICEMBRE'
CONGEDI PARENTALI COVID: PROROGATI FINO AL 31 DICEMBRE

Il D.L. n. 146/2021 ha previsto la proroga dei congedi parentali Covid al 31 dicembre 2021. Si tratta di un provvedimento che consente al lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo che corrisponde in tutto o in parte alla durata: • della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; • dell'infezione da Sars-Cov-2 del figlio; • della quarantena del figlio. I genitori di figli con disabilità hanno diritto ai congedi parentali straordinari indipendentemente dall’età anche qualora il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. È possibile anche convertire i periodi di congedo parentale ordinario fruiti dall'inizio dell'anno scolastico e sino all'entrata in vigore del decreto Fiscale nei congedi straordinari previsti per l’emergenza Covid-19. I congedi parentali Covid danno diritto anche ad un indennizzo, nel senso che l’INPS eroga al lavoratore, al posto della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Quanto ai liberi professionisti, i quali siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata, essi potranno godere dei congedi speciali per ciascuna giornata indennizzabile, secondo la base di calcolo utile per la determinazione dell’indennità di maternità. Ciò vale anche per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, i quali potranno allo stesso modo fruire della prestazione, con il calcolo del 50% effettuato sulla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita in relazione alla tipologia di lavoro svolto. Per quanto concerne, infine, i lavoratori dipendenti con figli in età compresa tra i 14 e 16 anni, in tal caso uno dei due genitori potrà astenersi dal lavoro in tutto o in parte alla durata: • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio; • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto. Il lavoratore non avrà diritto all’indennizzo, ma soltanto alla conservazione del posto di lavoro.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'