Lesione del rapporto fiduciario e licenziamento per giusta causa

Lesione del rapporto fiduciario e licenziamento per giusta causa

'Lesione del rapporto fiduciario e licenziamento per giusta causa'
Lesione del rapporto fiduciario e licenziamento per giusta causa

Con l’ordinanza n. 25987 del 6 settembre 2023, la Suprema Corte ha stabilito che il licenziamento per giusta causa conseguente a una condotta del lavoratore lesiva del vincolo fiduciario è un licenziamento ontologicamente disciplinare e, in quanto tale, soggiace alle garanzie dettate in favore del prestatore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 Stat. lav. circa la contestazione dell'addebito e il diritto di difesa.

IL CASO

I giudici d’appello, in riforma della sentenza del Tribunale, con sentenza non definitiva dichiaravano l’illegittimità del licenziamento comminato a Sempronio dalla datrice di lavoro Caia, e condannavano l’appellata alla riassunzione o, in subordine, alla corresponsione di un’indennità commisurata a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto erogata. Con sentenza definitiva, svolta CTU contabile, condannavano al pagamento in favore dell’appellante della complessiva somma di euro 32.830,76 a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte, tredicesima e quattordicesima mensilità, differenze paga, ferie non godute, compenso per lavoro straordinario, lavoro festivo e domenicale, festività, riposo settimanale non goduto, ROL e TFR per la durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti nel periodo di riferimento, oltre accessori. In particolare, la Corte territoriale: • accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal gennaio 2008 sino alla data del licenziamento, con l’orario di lavoro ordinario e straordinario dedotti dal lavoratore; • dichiarava l’illegittimità del licenziamento disciplinare, anche alla luce dell’intervenuta assoluzione definitiva in sede penale per l’imputazione di appropriazione indebita a base del recesso datoriale; • riteneva la compensazione disposta dal Tribunale anche in violazione dell’art. 112 c.p.c., perché non vi era stata tempestiva eccezione in tal senso da parte della datrice di lavoro. Caia ricorreva per la cassazione di entrambe le sentenze lamentando, in particolare, la nullità o erroneità della sentenza parziale, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c. e dei contratti e accordi collettivi e nazionali di lavoro. Per la ricorrente, il recesso datoriale in questione andava inquadrato nella fattispecie del licenziamento in tronco giustificato dalla grave lesione del rapporto fiduciario, e che i giudici di secondo grado avrebbero errato nel ritenere illegittimo il licenziamento per mancata preventiva contestazione dell’addebito disciplinare.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Cassazione, nel dare torto a Caia, richiamava consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il licenziamento per giusta causa, irrogato per una condotta tenuta dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro e ritenuta dal datore di lavoro tanto scorretta da minare il vincolo fiduciario, è un licenziamento ontologicamente disciplinare, a prescindere dalla sua inclusione tra le misure disciplinari dello specifico regime del rapporto, e deve essere assoggettato, quindi, alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 Stat. lav. circa la contestazione dell'addebito e il diritto di difesa”. In virtù di ciò, la Suprema Corte rigettava il ricorso.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'