SULLE DIMISSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO E L’INAPPLICABILITÀ DELLA

SULLE DIMISSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO E L’INAPPLICABILITÀ DELLA CONVALIDA: IL PUNTO DELLA SUPREMA CORTE

'SULLE DIMISSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO E L’INAPPLICABILITÀ DELLA CONVALIDA: IL PUNTO DELLA SUPREMA CORTE'
SULLE DIMISSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO E L’INAPPLICABILITÀ DELLA CONVALIDA: IL PUNTO DELLA SUPREMA CORTE

“Le disposizioni della I. n. 92 del 2012, ed in particolare quelle relative alla procedura di convalida delle dimissioni, non si applicano automaticamente al pubblico impiego ma necessitano di uno specifico intervento legislativo di armonizzazione”. Ciò è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14993 del 28 maggio 2021. Ai fini dell'applicabilità all'impiego pubblico contrattualizzato della disciplina relativa alla procedura di convalida delle dimissioni, di cui all'art. 4, commi 16-22 della legge n. 92 del 2012, è necessaria l'adozione di appositi provvedimenti attuativi per l'armonizzazione del lavoro privato con il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e questo in quanto anche la disciplina della convalida delle dimissioni è modulata sulle dinamiche del lavoro privato, in relazione alla necessità di garantire che le dimissioni siano frutto di autonoma determinazione del lavoratore, in particolare nei periodi in cui quest’ultimo non può essere licenziato, piuttosto che su quelle del lavoro pubblico contrattualizzato. Difatti, l'art. 4, commi da 16 a 22, della l. n. 92 del 2012, per assicurare la corrispondenza fra la dichiarazione di volontà del lavoratore e l'intento risolutorio, rafforza il regime della convalida, che diviene condizione sospensiva della risoluzione del rapporto di lavoro stesso. “Non sussiste alcuna disparità di trattamento ovvero violazione degli artt. 3 e 102 Cost., atteso che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte costituzionale sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in seguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale”. Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993, essendo il cd. rapporto di pubblico impiego privatizzato disciplinato dalle norme del codice civile, dalle leggi civili sul lavoro ed anche dalle norme sul pubblico impiego, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, sicché, per divenire efficaci, non necessitano più di un provvedimento di accettazione da parte della P.A. Pertanto, l’amministrazione “non può rigettare l'istanza del dipendente di dimissioni, ma si deve limitare ad accertare che non esistano impedimenti legali alla risoluzione del rapporto”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'