ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LAVORO SUBORDINATO: DIFFERENZE

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LAVORO SUBORDINATO: DIFFERENZE

'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LAVORO SUBORDINATO: DIFFERENZE'
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LAVORO SUBORDINATO: DIFFERENZE

L’associazione in partecipazione altro non è che una forma particolare di contratto con cui un imprenditore (l’associante) si accorda con uno o più soggetti (associati), i quali si impegnano a fornire la loro attività lavorativa all’interno dell’impresa, ricevendo la partecipazione agli utili dell’impresa quale compenso. Il numero degli associati impegnati in una stessa attività non può essere superiore a tre, salvo il caso in cui siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo o laddove l’associato sia un’impresa. Il lavoro subordinato, detto anche lavoro dipendente, indica un rapporto di lavoro in cui il lavoratore cede il proprio lavoro ad un datore di lavoro in modo continuativo, in cambio di una retribuzione. Il d.lgs. 276/2003 sancisce che “La mancanza di effettiva partecipazione dell’associato agli utili o la mancata consegna del rendiconto, presume salvo prova contraria, l’esistenza di lavoro subordinato a tempo indeterminato e prevede che il lavoratore abbia diritto ai trattamenti retributivi, contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo”. Affinché si configuri un contratto di associazione in partecipazione piuttosto che di lavoro subordinato, l’associato deve essere coinvolto direttamente nella gestione e nell’andamento dell’impresa, ovvero deve partecipare sia alla distribuzione degli utili che alle perdite, e, in ogni caso, ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se quest’ultima si protrae per più di un anno. Infine, per ben comprendere la differenza intercorrente fra associazione in partecipazione e lavoro subordinato, è opportuno menzionare una pronuncia della Cassazione, secondo cui “L’elemento che contraddistingue l’associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa dal contratto subordinato con retribuzione collegata agli utili d’impresa non risiede nel nomen iuris utilizzato dalla parti, ma nel contesto in cui si svolge la prestazione da parte dell’associato. Pertanto, è opinione di questa Suprema Corte che laddove il lavoro dell’associato in partecipazione venga reso senza alcun rischio d’impresa e senza ingerenza nella gestione aziendale, il rapporto si configura in realtà come un contratto di natura subordinata” (Cass., sent. n. 2015 del 4 febbraio 2015).

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'