SUI CONTRATTI COLLETTIVI POST-CORPORATIVI DI LAVORO: IL PUNTO DELLA

SUI CONTRATTI COLLETTIVI POST-CORPORATIVI DI LAVORO: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

'SUI CONTRATTI COLLETTIVI POST-CORPORATIVI DI LAVORO: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE'
SUI CONTRATTI COLLETTIVI POST-CORPORATIVI DI LAVORO: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

Con l’ordinanza n. 74 del 4 gennaio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di contratti collettivi post-corporativi di lavoro, soffermandosi in particolar modo sulla loro efficacia. Nel dettaglio, il Tribunale Supremo ha affermato che “i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto”. Di conseguenza, qualora, per la decisione della causa, una delle parti faccia riferimento ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a detto contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, “il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'