Compiuta giacenza della raccomandata: no all’irrogazione della

Compiuta giacenza della raccomandata: no all’irrogazione della sanzione da parte dell’Ispettorato del Lavoro

'Compiuta giacenza della raccomandata: no all’irrogazione della sanzione da parte dell’Ispettorato del Lavoro'
Compiuta giacenza della raccomandata: no all’irrogazione della sanzione da parte dell’Ispettorato del Lavoro

La Suprema Corte, con la sentenza n. 15237/2023 ha stabilito che nell’ipotesi di mancata comunicazione all'Ispettorato del Lavoro di informazioni in materia di lavoro ex art. 4 L. 628/1961 oppure qualora le stesse vengano date in maniera consapevolmente scorretta, ai fini della sanzione non può essere considerata sufficiente una notifica per compiuta giacenza. Nella vicenda in esame, i giudici di merito trasmettevano alla Corte di Cassazione l'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza del Tribunale, con cui Tizio era stato assolto dal reato ascrittogli, di cui all'articolo 4, ultimo comma, della Legge n. 628 del 1961 (in qualità di datore di lavoro, Tizio non aveva trasmesso le notizie richiestegli, attraverso l’invio di una raccomandata, dall’Ispettorato del Lavoro), poiché, ai sensi dell'articolo 593, comma 3, c.p.p., non sono appellabili le sentenze di proscioglimento relative alle contravvenzioni punite con pena alternativa. Pertanto, ai sensi dell'articolo 569, comma 5, c.p.p., l'atto di impugnazione era stato qualificato dalla Corte distrettuale come ricorso per cassazione. I giudici di legittimità, confermando la statuizione dei giudici di secondo grado, sottolineavano che, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 4, ultimo comma, Legge n. 628 del 1961, che sanziona penalmente chi non trasmette le notizie richieste dall'Ispettorato del Lavoro o le fornisce in modo errato e incompleto, non può essere considerata sufficiente una notificazione per compiuta giacenza. Per gli Ermellini, l'effettiva conoscenza della richiesta deve essere ritenuta necessaria in quanto fonte diretta dell'obbligo sanzionato penalmente. I giudici di piazza Cavour chiarivano che la compiuta giacenza concerne piuttosto quei casi in cui le comunicazioni sono dirette a soggetti che hanno già commesso reati e, dunque, hanno piena contezza della finalità di tali atti, provenienti dalle amministrazioni competenti e diretti ad attivare meccanismi di eliminazione o non punibilità dei reati stessi. In virtù di ciò, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso del pubblico ministero.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'