È consumatore l’avvocato che acquista uno smartphone per usarlo

È consumatore l’avvocato che acquista uno smartphone per usarlo anche per lavoro?

'È consumatore l’avvocato che acquista uno smartphone per usarlo anche per lavoro?'
È consumatore l’avvocato che acquista uno smartphone per usarlo anche per lavoro?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5097 del 17 febbraio 2023, ha affermato che non è consumatore il professionista che acquista uno smartphone per utilizzarlo anche per scopi lavorativi. La vicenda traeva origine dalla conferma da parte del Tribunale della sentenza di primo grado che aveva condannato la società Alfa a restituire a Tizio (di professione avvocato) la somma di 829,00 euro per la sussistenza di vizi della cosa venduta (un telefono c.d. smartphone), nonché di 200,00 euro per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. A questo punto, il caso approdava in Cassazione, davanti alla quale la società Alfa deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 206/2005 e conseguentemente delle ulteriori disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento agli artt. 129 e 132, per avere il Tribunale riconosciuto in capo a Tizio la qualifica di consumatore nonostante lo stesso avesse confessato nel corso di entrambi i precedenti gradi di giudizio di avere acquistato il telefono oggetto della vertenza per scopi professionali, e per avere statuito la sussistenza di una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo con conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica. La Suprema Corte accoglieva il ricorso enunciando il seguente principio: “Ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il non possesso, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi consumatore quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività”. Pertanto, per gli Ermellini, non può essere considerato consumatore un avvocato che faccia uso della telefonia mobile anche per l'esercizio della sua professione; secondo la Corte di Giustizia non può invocare la normativa che ha l’obiettivo di proteggere “la persona che presumibilmente si trova in posizione di debolezza rispetto alla sua controparte” il “soggetto che conclude un contratto per un uso anche solo in parte relativo alla sua attività professionale”, a meno che il nesso tra il contratto e l’attività professionale sia “talmente modesto da divenire marginale”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'