Nuove modalità di cessione dei crediti (2+1)

Nuove modalità di cessione dei crediti (2+1)

'Nuove modalità di cessione dei crediti (2+1)'
Nuove modalità di cessione dei crediti (2+1)

Comprendere del tutto in che modo funzioni attualmente l’operazione di cessione del credito in riferimento all’usufrutto dei bonus edilizi non è semplice. Tante sono le domande e le problematiche alle quali vanno incontro contribuenti, imprese e istituti. Con una recente FAQ divulgata dall'Agenzia delle Entrate, la stessa ha fornito nuovi interessanti spunti che favoriscono una più semplice comprensione dell’argomento.

La cessione dei crediti per i bonus edili ha subito una serie di limitazioni per contrastare le frodi, creando non pochi problemi, introdotte dal Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022), sono state corrette con il Decreto Frodi (DL 13/2022). Successivamente i contenuti del Decreto Frodi sono nuovamente confluiti nel Decreto Sostegni-ter.

Le nuove regole sono in vigore a partire dal 17 febbraio 2022. Proprio attorno a questa data ruotano le varie regole disposte, che oltretutto si differenziano anche a seconda della scelta tra cessione del credito e sconto in fattura.

Con l’entrata in vigore del DL n. 13 del 25 febbraio 2022, si è stabilito che, a partire dal 17 febbraio sarebbe stata consentita una sola operazione di cessione del credito “libera”, che il Fisco definisce “jolly”, e due ulteriori cessioni a favore solo di istituti abilitati.

L’Agenzia ha chiarito che continuano a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal decreto frodi, il comma 2 dell’art. 28 del DL sostegni-ter, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022. Resta valido anche il contenuto del successivo comma 3 dell’art. 28, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

Per quanto riguarda le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, quindi, viene spiegato che la disciplina da seguire è quella definita dal DL n. 4 del 27 gennaio 2022. Qui, all’art. 28 comma 2, si stabilisce che i crediti che, prima del 17 febbraio, sono già stati oggetto di una prima operazione di cessione oppure hanno già usufruito dello sconto in fattura, potranno conseguire lo stesso meccanismo previsto per le nuove comunicazioni, ovvero:

  • Un’ulteriore cessione “jolly” (anche frazionabile);
  • Due cessioni successive alla prima (con credito non frazionabile), solo a favore degli istituti abilitati. Al comma 3 viene chiarito che saranno considerati nulli tutti i contratti che non rispettano i suddetti criteri.

Per le comunicazioni inviate a partire dal 17 febbraio 2022:

  • dopo la comunicazione della prima cessione, per le ulteriori cessioni: il cessionario potrà operare solo 2 cessioni qualificate (banche);
  • dopo la comunicazione dello sconto in fattura, per le ulteriori cessioni: il fornitore potrà operare ancora una cessione jolly (a chiunque) e 2 qualificate (banche).

Si ricorda che la Comunicazione 2022 dovrà essere inviata entro il 29 aprile.