Modifiche al Codice di prevenzione incendi: le novità

Modifiche al Codice di prevenzione incendi: le novità

'Modifiche al Codice di prevenzione incendi: le novità'
Modifiche al Codice di prevenzione incendi: le novità

Il DM 12 aprile 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 entrerà in vigore il 21 ottobre 2019 modificando il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015).

La principale modifica apportata dal decreto, recante “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, prevede che le norme tecniche di prevenzioni incendi si applichino anche per le attività definite "soggette e non normate" in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

Sull’argomento è già intervenuto il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) con la circolare n. 361 del 13 marzo 2019 avente ad oggetto “Attività del CCTS: approvazione modifiche al D.M. 03.08.2015 con eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate”.

Il campo dì applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene inoltre ampliato con l'introduzione dì alcune attività. Si sottolineano in particolare: officine e laboratori, stabilimenti dove si producono sostanze ritenute a rischio, depositi di carta e legnami, fabbriche per la produzione di arredi, materiale elettrico, lampade, laterizi, cementifici. Soggetti all’obbligo anche gli alberghi (tranne le strutture turistico ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini), le scuole (tranne gli asili nido) e gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni ambientali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.

L’obbligo riguarderà le nuove attività e la modifica o l’ampliamento delle attività esistenti. Le misure antincendio già adottate nella parte non toccata dagli interventi dovranno essere compatibili con i cambiamenti da realizzare. In caso contrario, ci saranno due possibilità: realizzare gli interventi di modifica o ampliamento ai sensi dei criteri generali di prevenzione degli incendi oppure applicare il Codice all’intera attività, quindi anche alla parte non interessata dagli interventi.

Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale. Infine, il DM prevede che, alla attività per le quali vengono applicate le norme tecniche, non si applicano alcune disposizioni più specifiche come ad esempio il Decreto 31 marzo 2003 (recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione») e il Decreto 15 marzo 2005 (recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»).