Le modifiche apportate al DPR n. 380/2001 dal Decreto Semplificazioni.

Le modifiche apportate al DPR n. 380/2001 dal Decreto Semplificazioni.

'Le modifiche apportate al DPR n. 380/2001 dal Decreto Semplificazioni.'
Le modifiche apportate al DPR n. 380/2001 dal Decreto Semplificazioni.

Il superbonus ha riacceso i riflettori sulla conformità edilizio-urbanistica, la possibilità di sanare eventuali abusi edilizi che potrebbero pregiudicare la fruizione della detrazione fiscale del 110% è tornata un argomento di interesse per proprietari di immobili e tecnici professionisti. Innanzitutto bisogna chiarire subito le differenze tra condono edilizio e sanatoria edilizia. Mentre con il primo è stato possibile ottenere la regolarità di immobili edificati in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia a seguito di leggi speciali di durata definita (Legge n. 47/1985; Legge n. 724/1994; Legge n. 326/2003), il secondo, più propriamente definito accertamento di conformità, si riferisce ad intervento non autorizzato ma di cui si assume la conformità con la normativa urbanistica ed edilizia tanto all’epoca della violazione quanto al momento dell’istanza (c.d. doppia conformità).

Con la pubblicazione della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d. Decreto Semplificazioni) sono state apportate parecchie modifiche al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Tra queste, in riferimento all'argomento abusi edilizi, è necessario evidenziare:

• l'inserimento del comma 1-bis all'art. 9-bis che riguarda la documentazione amministrativa e lo stato legittimo degli immobili: "Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia";

• l'inserimento del nuovo art. 34-bis sulle tolleranze costruttive:"1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali";

• la sostituzione dell'art. 41 sulla demolizione delle opere abusive:"1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione".