La voltura catastale.

La voltura catastale.

'La voltura catastale.'
La voltura catastale.

Con la domanda di voltura il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali.

Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili, quindi:

  • i privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto
  • i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati
  • i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate
  • i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell'interesse dei rispettivi enti. Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di volture. Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.

I notai e i pubblici ufficiali diversi dai notai eseguono i diversi adempimenti legati allo stesso atto immobiliare inviando online all’Agenzia un solo modello: il Modello unico informatico. Questo modello, infatti, può contenere anche le domande di voltura catastale. Dopo averlo compilato direttamente dal pc con il Software UniMod, i documenti vengono trasmessi in via telematica agli uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia attraverso la piattaforma Sister, che consente di abilitarsi al servizio “Presentazione atti immobiliari”. Nelle successioni ereditarie, invece, spetta a chi ha presentato la dichiarazione di successione (cioè agli eredi, ai loro tutori o curatori, agli amministratori dell'eredità o agli esecutori testamentari), presentare la domanda di voltura. Il modello può essere compilato:

  • utilizzando il software Voltura 1.1 e presentando poi allo sportello dell'ufficio il supporto informatico con il modello digitale della domanda e la relativa stampa con data e firma
  • con i modelli cartacei (per i fabbricati e/o per i terreni) disponibili anche presso gli uffici provinciali - Territorio.

Ciascuna domanda può riguardare esclusivamente immobili censiti al Catasto fabbricati o al Catasto terreni situati in un unico Comune. E' opportuno allegare copia, in carta libera, delle dichiarazioni di successione o degli atti civili, giudiziari o amministrativi che danno origine alla domanda. Dopo aver registrato la dichiarazione di successione presso un ufficio delle Entrate, il Contribuente ha trenta giorni di tempo per presentare la richiesta di voltura all’ufficio provinciale - Territorio dell’Agenzia competente. Può scegliere di recarsi presso quello più vicino alla sede delle Entrate dove ha registrato la successione oppure quello nella cui circoscrizione si trovano i beni trasferiti. In alternativa, la dichiarazione può essere spedita per posta raccomandata o per posta elettronica certificata all'indirizzo Pec dell'ufficio provinciale - Territorio competente. In caso di spedizione postale occorre allegare anche:

  • la ricevuta del pagamento della somma dovuta eseguito su conto corrente postale dell’ufficio o tramite il modello F24 Elide, oppure apporre sulla domanda di volture i contrassegni “marca servizi” e “marca da bollo”, disponibili presso i rivenditori autorizzati. Al riguardo, si precisa che la “marca servizi” va utilizzata per versare i tributi speciali catastali, mentre la “marca da bollo” per corrispondere l’imposta di bollo
  • la fotocopia di un documento di identità valido
  • una busta affrancata per la restituzione della ricevuta
  • il proprio recapito (posta elettronica, numero telefonico) e il domicilio per eventuali comunicazioni.

In caso, invece, di trasmissione per posta elettronica certificata è possibile pagare esclusivamente attraverso il versamento su conto corrente postale dell’ufficio o tramite il modello F24 Elide e si dovrà inviare la stessa documentazione (ad eccezione della busta affrancata) scansionata in formato “pdf”, e l’eventuale delega (gli allegati non devono superare complessivamente la dimensione di 3 megabyte). Inoltre, è possibile inviare anche il file informatico in formato “.dat” prodotto con Voltura 1.1. E' possibile delegare un'altra persona alla presentazione della domanda. In questo caso, è necessario allegare alla documentazione anche la delega oppure la lettera di incarico professionale firmata dal dichiarante e dal tecnico designato e copia, in carta libera, di un documento di identità del dichiarante. Gli immobili devono essere indicati nella domanda di voltura con gli identificativi catastali utilizzati nella dichiarazione di successione e presenti all’attualità negli atti del catasto. Per evitare incongruenze in sede di registrazione della domanda di voltura, prima di redigere la dichiarazione di successione, è opportuno richiedere una visura catastale e verificare che le variazioni catastali precedenti siano state regolarmente registrate nella banca dati. Se il soggetto cedente o il de cuius (cioè la persona che ha lasciato l'eredità) non è intestato in catasto, si dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che chiarisca i passaggi intermedi mancanti. Nel caso di altro atto traslativo, i passaggi mancanti verranno indicati direttamente nello stesso atto. L'Agenzia esegue le opportune verifiche e, se necessario, provvede alle rettifiche d'ufficio, apponendo eventualmente una riserva che viene notificata agli intestatari con uno specifico atto di accertamento. Contro l'atto di accertamento è possibile ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, secondo le modalità e i termini in esso indicati. Nel caso in cui il de cuius sia stato titolare del diritto di usufrutto, il nudo proprietario deve presentare la voltura catastale per la riunione di usufrutto con le stesse modalità. In tal caso si deve allegare una dichiarazione sostitutiva del certificato di morte.

Per presentare ogni domanda di voltura si versano 55,00 euro a titolo di tributo speciale catastale, a cui si aggiungono 16,00 euro di imposta di bollo per ogni 4 pagine della domanda. E' possibile pagare gli importi dovuti direttamente allo sportello dell'ufficio, esclusivamente con modalità diverse dal contante, utilizzando le carte di debito, o quelle prepagate, oppure apponendo sulla domanda i contrassegni denominati “marca servizi” e “marca da bollo”, disponibili presso i rivenditori autorizzati, per versare, rispettivamente, i tributi speciali catastali e l’imposta di bollo. E’ inoltre possibile presentare la ricevuta del versamento eseguito conto corrente postale dell’ufficio, o tramite il modello F24 Elide. I numeri dei c/c sono disponibili nelle pagine dei singoli uffici provinciali. A partire dal 1° gennaio 2014, per le domande di voltura dipendenti da atti che scontano l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, 2% o del 12% non sono dovuti i tributi speciali e l'imposta di bollo (circolare n° 2/2014). In caso di presentazione della domanda in ritardo, devono essere pagate anche le sanzioni (circolare n° 2/2002).