Ecobonus 2021: modifiche all'art. 119 relative ad interventi trainanti

Ecobonus 2021: modifiche all'art. 119 relative ad interventi trainanti e trainati

'Ecobonus 2021: modifiche all'art. 119 relative ad interventi trainanti e trainati'
Ecobonus 2021: modifiche all'art. 119 relative ad interventi trainanti e trainati

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto alcune modifiche all'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), introducendo nuove opportunità per i contribuenti di accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) con specifico riferimento agli interventi che rientrano nel cosiddetto ecobonus 110%. La distinzione tra interventi trainanti e trainati rimane invariata; mentre però i primi (trainanti) accedono direttamente al bonus 110%, i secondi (trainati) rilevano la detrazione maggiorata solo quando eseguiti congiuntamente ai trainanti. La condizione affinché gli interventi possano essere trainati è che le date delle spese sostenute per gli interventi siano ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

La Legge di Bilancio 2021 ha aggiornato l'elenco degli interventi trainanti di riqualificazione energetica che accedono all'ecobonus 110%, che adesso si potrà fruire per:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico);
  • la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

E' bene ricordare che i primi due interventi (isolamento termico e coibentazione del tetto) hanno un limite di spesa complessivo, quindi la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • ad euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • ad euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • ad euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Se effettuati congiuntamente ad uno degli interventi trainati, la nuova versione del Decreto Rilancio prevede che possono utilizzare l'aliquota maggiorata del 110% anche i seguenti interveti trainati:

  • gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

Inoltre la Legge di Bilancio 2021 ha allargato la possibilità di accesso all'ecobonus:

  • agli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico o coibentazione del tetto, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;
  • agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.