Distanze tra gli edifici: i chiarimenti del Tar sul DM 1444/1968 in

Distanze tra gli edifici: i chiarimenti del Tar sul DM 1444/1968 in riferimento agli edifici "circostanti"

'Distanze tra gli edifici: i chiarimenti del Tar sul DM 1444/1968 in riferimento agli edifici
Distanze tra gli edifici: i chiarimenti del Tar sul DM 1444/1968 in riferimento agli edifici "circostanti"

L’altezza massima dei nuovi edifici non può superare quella degli edifici preesistenti e circostanti: tale parametro, secondo il Tar Calabria deve riferirsi esclusivamente agli edifici limitrofi a quello da costruire

Ai sensi del DM 1444/68, in caso di sopraelevazione, si deve tener conto dell’altezza massima degli edifici preesistenti e circostanti; tuttavia non è sempre chiara l’individuazione degli edifici da considerarsi tali. L’annosa questione dell’altezza massima consentita nella realizzazione di nuovi edifici viene, in questo caso, chiarita dal Tar Calabria che con la sentenza n.387/2019 ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale un Comune aveva negato al proprietario di un edificio il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di lavori di sopraelevazione.

L'art.8 del DM 1444/1968 prevede per la zona B un'altezza massima non superiore “all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti”. In particolare, l’Amministrazione comunale ha espresso il parere sfavorevole “visto l’articolo 8 del dm 1444/68, riguardante i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza relativamente alla zona omogenea B in cui ricade il fabbricato”. Secondo il privato, il Comune avrebbe erroneamente preso a riferimento l’altezza degli edifici in aderenza mentre nella più̀ ampia area di prossimità sarebbero presenti fabbricati la cui altezza è superiore a quella del progetto respinto dagli uffici comunali.

Secondo il Tar, la ratio del DM 1444/1968 - nel riferirsi all’altezza "degli edifici preesistenti e circostanti" - è quella di "porre a riferimento della nuova costruzioni, o dell’ampliamento di costruzioni esistenti, l’altezza degli immobili contigui al fine di mantenere, in un assetto edilizio circoscritto e già̀ consolidato (la zona urbanistica è classificata come “residenziale satura”) caratteristiche di omogeneità. Pertanto, nel caso in cui la disciplina urbanistico-edilizia prescriva che l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare l'altezza di quelli “preesistenti circostanti”, il Collegio ritiene che tale parametro (gli edifici “circostanti”) non può̀ che riferirsi agli edifici limitrofi a quello costruendo, coerentemente con la ratio della norma, preordinata ad evitare che fabbricati contigui o strettamente vicini presentino altezze marcatamente differenti e a far sì che restino omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione (cfr. da ultimo per un analogo iter argomentativo Cons. Stato n. 4553/2014, n. 3184/2013)" (TAR Napoli, sez. VII, sentenza n. 4102 del 26 agosto 2016).

A conferma di tale interpretazione, i giudici hanno ritenuto che la media da calcolare per individuare l’altezza massima assentibile è riferita agli edifici immediatamente limitrofi non risultando decisiva in senso contrario la maggiore altezza di edifici preesistenti ma non immediatamente circostanti.

Inoltre, il decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) ha introdotto una norma interpretativa riferita all'art.9 del DM 1444/1968: nel riferirsi, per la zona B del territorio comunale, all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, si fa riferimento delle nuove costruzioni (o dell'ampliamento di costruzioni esistenti) all'altezza degli immobili contigui e non all'altezza degli edifici del quartiere.