Appalti pubblici: nuove soglie comunitarie in vigore dal 1 gennaio

Appalti pubblici: nuove soglie comunitarie in vigore dal 1 gennaio 2022

'Appalti pubblici: nuove soglie comunitarie in vigore dal 1 gennaio 2022'
Appalti pubblici: nuove soglie comunitarie in vigore dal 1 gennaio 2022

Dal 1 gennaio 2022, come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), entrano in vigore le nuove soglie di rilevanza superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici, tali soglie, infatti, verranno aggiornate con i recenti provvedimenti pubblicati della Commissione europea.

I nuovi Regolamenti pubblicati sulla GUCE L. 398 del 11 novembre 2021 sono:

  • Regolamento delegato (UE) 2021/1950 del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2009/81/CE/ del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni;
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1951 del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione,
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1953 del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.

Nei settori ordinari le soglie di rilevanza comunitaria sono le seguenti:

  • euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Invece nei settori speciali le soglie di rilevanza comunitaria sono le seguenti:

  • euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
  • euro 431. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  • euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.