APE illegittimo senza indicazione degli interventi migliorativi

APE illegittimo senza indicazione degli interventi migliorativi

'APE illegittimo senza indicazione degli interventi migliorativi'
APE illegittimo senza indicazione degli interventi migliorativi

L’indicazione degli interventi migliorativi è sempre obbligatoria pena la non validità dell’APE

In fase di redazione dell’Attesto di prestazione energetica il certificatore deve indicare, oltre alla prestazione dell’immobile oggetto della certificazione, gli interventi migliorativi al fine di migliorare l’efficienza energetica dello stesso. Infatti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo e dal decreto ministeriale di approvazione delle linee guida presenti, l’APE deve essere redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e deve riportare obbligatoriamente, pena l’invalidità, le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; inoltre deve contenere le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario disponibili al momento del rilascio dell’attestato e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

Tali dati sono riportati in una tabella che esprime una valutazione del potenziale miglioramento che si otterrebbe sulle prestazioni energetiche dell’edificio; ulteriori indicazioni da inserire all’interno della tabella “interventi raccomandati” sono:

– il tempo di ritorno, che deve essere un tempo di ritorno semplice, escludendo quindi nel calcolo qualsiasi possibile detrazione e incentivo;

– la prestazione energetica raggiunta dopo l’esecuzione del singolo intervento;

– la prestazione e la classe energetica raggiunta a seguito dell’esecuzione di tutti gli interventi.

Le raccomandazioni devono essere inserite anche per gli edifici NZEB e ad altissima prestazione energetica.

Tutti gli interventi che il certificatore indica, devono essere fattibili sia tecnicamente che normativamente, in quanto costituiscono le prime linee guida per intervenire sull’edificio.

Su tale argomento si è espresso il Mise con un chiarimento:

“Le raccomandazioni sono un elemento obbligatorio del certificato, pena la sua invalidità. In assenza di impianto, il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria. Le raccomandazione vanno sempre inserite, anche per quelli ad altissima prestazione energetica. Anche un nZEB potrebbe migliorare la prestazione energetica (anche se, molto probabilmente, non sarà conveniente dal punto di vista economico). Sarà responsabilità del certificatore inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno più breve. Sarà discrezione dell’utente capire che interventi con tempo di ritorno elevato o con miglioramenti di prestazione molto ridotti saranno poco appetibili.”

In riferimento all’obbligatorietà di inserimento degli interventi migliorativi, si è espresso anche il CENED (Organismo di accreditamento regionale della regione Lombardia), che ha precisato:

"Gli interventi raccomandati sono un elemento obbligatorio dell’APE. In assenza di impianto il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento e, per il residenziale, la produzione di ACS. L’assenza dell’indicazione di interventi raccomandati nell’apposita sezione dell’APE costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE. Tale indicazione può essere omessa solo qualora il certificatore dichiari, in caso di edifici in classe A3 e A4, che ulteriori interventi non sono convenienti in termini di costi-benefici. Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno obbligatoriamente annotate nella sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE stesso. Le valutazioni costi-benefici devono essere effettuate sulla base del tempo di ritorno semplice; ai fini del presente punto si intende intervento raccomandato da indicare nell’APE quell’intervento che comporta un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio in termini sia di EPgl,nren che di classe energetica raggiungibile oppure un intervento che comporta un miglioramento dell’EPgl, nren a parità di classe energetica.”