Supercondominio: una strada comune può essere modificata dal singolo

Supercondominio: una strada comune può essere modificata dal singolo condomino?

'Supercondominio: una strada comune può essere modificata dal singolo condomino?'
Supercondominio: una strada comune può essere modificata dal singolo condomino?

La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 1161/2023, ha affermato che nel supercondominio non è concessa al singolo condomino la modificazione di una strada comune in pista pedonale impedendo in via definitiva il transito carrabile.

IL CASO

Tizio e Caia agivano in giudizio contro Sempronia per sentire dichiarare l'illegittimità dell'apposizione di "panettoni" in cemento con catenella da questa apposta sulla via Alfa, nonché per sentire condannare la convenuta alla rimozione di detta opera. Gli attori asserivano di essere proprietari dell'unità immobiliare posta nello stabile di via Alfa, situata al piano terra, con annesso giardino pertinenziale, al quale si accede attraverso una strada privata, direttamente collegata alla via pubblica. La strada privata in questione era sempre stata aperta al traffico pedonale e carrabile. Ad un certo punto la convenuta apponeva una serie di "panettoni" in cemento, collegati fra loro attraverso catenelle in metallo, creando una vera e propria pista pedonale totalmente interdetta al traffico veicolare, e suddividendo longitudinalmente in due corsie la strada, alterandone in tal modo la destinazione d'uso. In via subordinata, gli attori asserivano anche di essere titolari di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada privata, lamentando la diminuzione dell'esercizio della servitù di passaggio carrabile e pedonale di cui godevano, nonché l'aumento dell'incomodità del suo esercizio. Costituitasi in giudizio, Sempronia, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per difetto di editio actionis, nonché l'incompetenza del giudice adito, mentre, nel merito, contestava la domanda degli attori. Il giudice di prime cure, rigettate le eccezioni preliminari, dichiarava l'illegittimità delle opere realizzate da Sempronia e condannava quest’ultima alla rimozione delle stesse. Altresì, il Tribunale stabiliva che attraverso l'apposizione dei "panettoni" con catenella la convenuta aveva alterato la destinazione d'uso del bene comune, avendo modificato la strada in modo tale da impedire ai condòmini frontisti l'utilizzo della stessa come praticato precedentemente.

LE CENSURE

Sempronia adiva la Corte d’Appello lamentando innanzitutto il difetto di competenza del Tribunale; inoltre, asseriva che l'abitazione di Tizio e Caia avesse un diritto di accesso esclusivamente pedonale dalla strada privata, mentre l'accesso carraio veniva effettuato abusivamente. Secondo l’appellante, l'apposizione dei "panettoni" con catenella non aveva alterato la destinazione d'uso del bene, mentre la delimitazione di una pista pedonale avrebbe consentito un miglior godimento della strada a tutti i comunisti e, in particolare, avrebbe garantito una maggiore sicurezza ai pedoni.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE D’APPELLO DI GENOVA

I giudici del gravame liguri confermavano la sentenza di primo grado. La Corte territoriale sottolineava che la collocazione dei "panettoni" con catenella aveva determinato, come affermato dal Tribunale, una immutazione definitiva e stabile della precedente naturale destinazione della strada in violazione dell'art. 1102 c.c., impedendo ai condòmini frontisti la loro libera utilizzabilità nelle diverse modalità usufruibili. Secondo i giudici di secondo grado, tale limitazione, non può ricondursi alle facoltà spettanti al condomino ex art. 1102 c.c., essendo suscettibile di impedire l'uso della strada ai restanti comunisti. Difatti, dalle varie fotografie prodotte in atti e dalle risultanze delle deposizioni testimoniali, era emerso che prima dell'apposizione dei "panettoni" la strada era liberamente percorribile nei due sensi, salvo il caso in cui (soprattutto d’estate) venivano parcheggiate vetture su un lato della strada e occorreva ricorrere a difficoltose manovre per permettere il transito sulla via. Tuttavia, il parcheggio era episodico, saltuario, temporalmente non determinabile a priori, pertanto non impediva in via definitiva il transito carrabile. In virtù di ciò, la Corte d’Appello di Genova rigettava il gravame.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'