Danno da perdita di chance: alcune sentenze rilevanti

Danno da perdita di chance: alcune sentenze rilevanti

'Danno da perdita di chance: alcune sentenze rilevanti'
Danno da perdita di chance: alcune sentenze rilevanti

Ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di “chance” invocato dal candidato escluso devono distinguersi le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere “ex novo” a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico; nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro. (Cass. Civ. Sez. Lav., 01/06/2023, n. 15511)

In tema di risarcimento del danno da perdita di chance, l’accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé, ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della detta possibilità, della quale, invece, deve essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio. (Cass. Civ. Sez. Lav., 13/04/2023, n. 9873)

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore è bensì titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di “chance”, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale. (Cass. Civ. Sez. Lav., 04/04/2023, n. 9242)

In tema di pubblico impiego locale, l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance, che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta; il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro tali retribuzioni, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo. (Cass. Civ. Sez. Lav., 28/02/2023, n. 6016)

In tema di risarcimento del danno per perdita di chance di promozione (nella specie, prospettato in conseguenza dell'inadempimento da parte del datore di lavoro pubblico dell'obbligo, contrattualmente previsto, di organizzare procedure selettive per progressioni verticali), incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore. (Cass. Civ. Sez. Lav., 10/02/2023, n. 4276)

Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. (Trib. Roma Sez. I Lav., sent. 01/12/2022)

Il titolo al risarcimento del danno, connesso alla “perdita di chance”, non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale; ne consegue che la chance è anch'essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale. (Cass. Civ. Sez. Trib., 05/05/2022, n. 14344) In materia di responsabilità medica, il danno da perdita di chance di sopravvivenza va escluso nella ipotesi in cui la condizione patologica del paziente, pur in presenza di una condotta colposa del sanitario, non avrebbe escluso l’exitus. (Trib. Foggia Sez. I, 27/07/2021, n. 1914)

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'