SINISTRI: PER L’EVENTO IMPREVEDIBILE NON SONO PREVISTE CIRCOSTANZE

SINISTRI: PER L’EVENTO IMPREVEDIBILE NON SONO PREVISTE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

'SINISTRI: PER L’EVENTO IMPREVEDIBILE NON SONO PREVISTE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI'
SINISTRI: PER L’EVENTO IMPREVEDIBILE NON SONO PREVISTE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12351/2020, ha affermato che al conducente dell’autocarro che ha cagionato la morte di un passante non può essere applicata l’aggravante della colpa con previsione in caso di evento imprevedibile. Gli Ermellini hanno ribadito consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di elemento soggettivo del reato, ricorre la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene all’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo”. Dunque, non è sufficiente la mera prevedibilità dell’evento, la quale è requisito generale della colpa, bensì è necessaria la prova della sua effettiva previsione, accompagnata dal convincimento che l’evento, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, non accadrà. Secondo il Tribunale Supremo, l’atteggiamento psicologico della colpa cosciente “si traduce nel passaggio da una rappresentazione generica in ordine alla idoneità di un comportamento, come quello tenuto dall’agente, a sfociare in astratto in un reato, ad una previsione concreta, che, per particolari circostanze, quel fatto non si verificherà. Nel quadro di tale impostazione, pertanto, la colpa cosciente è connotata da una previsione astratta che si evolve nel superamento del dubbio e si risolve in una previsione astratta negativa in merito al verificarsi dell’evento, in quanto nella colpa cosciente il verificarsi dell’evento rimane un’ipotesi teorica, che, nella coscienza del soggetto, non viene percepita come suscettibile di effettiva concretizzazione”. Pertanto, ai fini della valutazione della responsabilità, il giudice deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia desumibile non la prevedibilità in astratto dell’evento, ma la sua previsione in concreto da parte dell’imputato.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'