È LEGITTIMO DELIBERARE UNA SOLA POLIZZA ASSICURATIVA NEL CONDOMINIO

È LEGITTIMO DELIBERARE UNA SOLA POLIZZA ASSICURATIVA NEL CONDOMINIO PARZIALE

'È LEGITTIMO DELIBERARE UNA SOLA POLIZZA ASSICURATIVA NEL CONDOMINIO PARZIALE'
È LEGITTIMO DELIBERARE UNA SOLA POLIZZA ASSICURATIVA NEL CONDOMINIO PARZIALE

Con la sentenza n. 1073/2020 la Corte d’Appello di Genova si è pronunciata in tema di condominio, stabilendo che l'assemblea può deliberare la stipula di un'unica assicurazione per l'intero stabile sebbene lo stesso sia costituito da più corpi di fabbrica. Nel caso di specie, un condomino, proprietario di alcune unità immobiliari facenti parte dell'ente Condominio composto da due distinti corpi di fabbrica Nord e Sud, impugnava la delibera dell'assemblea ordinaria, relativa alla stipula di un'unica polizza assicurativa per l’intero fabbricato, in quanto la considerava lesiva del diritto di ogni Condominio di avere una propria assicurazione. Il Giudice di prime cure rigettava l'impugnazione, dal momento che si trattava di un unico stabile composto da due distinti corpi di fabbrica con un'unica gestione finanziaria e un'unica assemblea, ed osservava che, relativamente al merito della decisione assembleare, non fosse consentito alcun sindacato da parte dell'autorità giudiziaria. La questione giungeva così in Appello; davanti alla Corte territoriale il condomino, oltre a lamentare la violazione dell'art. 13 del Regolamento di Condominio ove era prevista la possibilità di stipula di due polizze assicurative, eccepiva anche l'affermazione del giudice secondo cui si tratterebbe di un unico condominio caratterizzato anche da una porzione laterale, e l'affermazione secondo cui la delibera assunta nell'ambito di discrezionalità di cui gode l'assemblea quale organo sovrano non sarebbe sindacabile. Il Giudice d’Appello, prendendo spunto da consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale la delibera assembleare non può essere oggetto di alcun vaglio di merito, rientrando il contenuto della stessa nel potere discrezionale dell'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condòmini, dichiarava legittima la delibera assembleare che aveva deciso la stipula di un'unica assicurazione per tutto lo stabile. Dunque, in virtù di ciò, se il regolamento permette al condominio di scegliere se stipulare un’unica polizza assicurativa o più polizze per più corpi di fabbrica e l'assemblea delibera di stipularne solo una, il giudice non può sindacare su questa decisione.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'