SULLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE: IL PUNTO

SULLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

'SULLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE'
SULLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

Con l’ordinanza n. 12387 del 24 giugno 2020, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su quello che è il ruolo della consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile. Nella vicenda in esame, una società fornitrice di energia elettrica, rimasta parzialmente soccombente all’esito del giudizio di secondo grado, ricorreva in Cassazione, sollevando i seguenti due motivi: • con la prima censura denunciava, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115,116 c.p.c., e degli artt. 61 e 62 c.p.c., per non aver la Corte d’Appello erroneamente, da una parte, tenuto conto degli accertamenti e delle affermazioni della c.t.u. espletata in primo grado, pur riconoscendone la validità del contenuto, e, dall’altra, per essersi discostata dalla stessa senza rendere adeguate ragioni del dissenso; • con la seconda censura deduceva, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo, per avere il giudice di merito valutato illogicamente e contraddittoriamente gli esiti della c.t.u., con ciò omettendo l’esame su “fatti” decisivi per il giudizio. Il Tribunale Supremo dichiarava il ricorso inammissibile. Per gli Ermellini, la consulenza tecnica d’ufficio altro non è che “un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), assurge a fonte di prova dell’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente)”. Inoltre, i giudici precisavano che la consulenza tecnica d’ufficio è l’elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente, il cui esame sia stato omesso dal giudice del merito e che la parte è tenuta a indicare sufficientemente. Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il fatto storico “è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare diversa natura e portata del “fatto processuale”, il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità ai sensi dell’art. 4, dell’art. 360 c.p.c.”. La Suprema Corte evidenziava soprattutto come, nell'eccepire l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente debba indicare il preciso fatto storico il cui esame sia stato omesso (cosa non avvenuta nel caso in esame), il dato, sia esso testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando detto atto sia stato oggetto di discussione processuale fra le parti, ed anche la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante per la causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'