INFORTUNI SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL RSPP

INFORTUNI SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL RSPP

'INFORTUNI SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL RSPP'
INFORTUNI SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL RSPP

Con la sentenza n. 11650/2021, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di infortuni sul lavoro, ha rigettato il ricorso del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di un’azienda, condannato per l’infortunio subito da un dipendente. La vicenda traeva origine dalla decisione della Corte d’Appello che aveva ritenuto il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di un’azienda colpevole del reato di lesioni personali colpose commesse in danno di un lavoratore, il quale, nel sostituire due cinghie rotte della macchina macina pneumatici, era rimasto incastrato con il mignolo della mano destra fra il rullo e la cinghia, riportando la sub-amputazione P3 del mignolo, che aveva, a sua volta, causato una malattia guarita in un tempo superiore a 40 giorni. In particolare, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione veniva contestato di non aver rilevato il rischio connesso alle operazioni di manutenzione della macchina macina pneumatici, pertanto lo stesso era venuto meno ai suoi doveri di contribuzione tecnica alla valutazione del rischio e alla predisposizione di misure organizzative necessarie a fronteggiarlo. A questo punto, il caso approdava in Cassazione, davanti alla quale il ricorrente, tra i vari motivi, lamentava il fatto che la Corte d’Appello non aveva operato la distinzione fra le posizioni rispettive del datore di lavoro e del RSPP. Soprattutto, asseriva di essere stato accusato non di aver omesso di segnalare al datore di lavoro le situazioni di rischio, bensì l’assenza nel DVR dell’indicazione di determinati rischi attinenti alla macchina macina pneumatici. Inoltre, secondo l’imputato, l’eventuale responsabilità del RSPP sarebbe ipotizzabile soltanto ai sensi dell’art. 113 cod. pen., in associazione alla responsabilità del datore di lavoro, allorquando l’evento infausto consegua a suggerimenti errati o alla mancata segnalazione di un rischio da parte del RSPP. Il Tribunale Supremo, nel respingere il ricorso, affermava che “In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'