Divisione ereditaria: alcune sentenze rilevanti

Divisione ereditaria: alcune sentenze rilevanti

'Divisione ereditaria: alcune sentenze rilevanti'
Divisione ereditaria: alcune sentenze rilevanti

La stima dei beni per la formazione delle quote ai fini della divisione ereditaria, a norma dell’art. 726 c.c., deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione anche quando lo stato di comunione è conseguenza dell’accoglimento dell’azione di riduzione ed è strumentale alla reintegrazione della legittima. (Trib. Palermo, 02/05/2023, n. 2061)

La collazione riguarda le donazioni (dirette e/o indirette) ma non i beni - come nella specie - oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede), poiché in tal caso, l'obbligo di collazione sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell'atto, in accoglimento di apposita azione proposta dal coerede che chiede la divisione, il quale, nel proporre l'azione di simulazione, non è terzo ma subentra nella posizione del de cuius, anche ai fini della prescrizione dell'azione medesima che già rientrava nel patrimonio del de cuius. (Corte App. Bari, 28/03/2023, n. 511)

La domanda volta a conseguire la declaratoria di nullità di una divisione ereditaria giudiziale già attuata dà luogo ad un giudizio a carattere universale ed unitario sulla base di un rapporto soggettivo indivisibile, che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione; ne deriva la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario dei coeredi parti del giudizio divisorio, con la conseguenza che l’inosservanza, anche solo parziale, dell’ordine di integrazione del contraddittorio, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione e non l’improcedibilità dello stesso ex art. 371 bis c.p.c. che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato. (Cass. Civ. Sez. II, 17/08/2022, n. 24834)

In caso di divisione ereditaria, qualora l’immobile non sia facilmente divisibile, l’addebito dell’eccedenza a carico del condividente assegnatario del bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice: infatti, la sentenza di scioglimento della comunione persegue proprio l’effetto di perequare il valore delle rispettive quote. (Corte App. Napoli Sez. IV, 25/07/2022, n. 3455)

In tema di divisione ereditaria, si evidenzia come nel procedimento di scioglimento della comunione, il giudice istruttore, alla stregua di quanto sancito dall’art. 789, 3° e 4° comma c.p.c., può procedere all’estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, l’ordinanza di sorteggio erroneamente resa in difetto di tale condizione, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura istruttoria, di per sé revocabile e privo del necessario carattere della decisorietà. (Corte App. Ancona, 20/07/2020, n. 963)

In tema di divisione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte, previsto dall’art. 729 c.c., attiene al caso di uguaglianza di quote ed è posto a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, applicabile anche nell’ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all’art. 1116 c.c. (Trib. Latina Sez. I, 16/02/2022, n. 335)

Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione (che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente), la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo ab origine un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento. (Cass. Civ. Sez. II, 14/02/2022, n. 4671)

In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto; pertanto, salva l’operatività delle preclusioni dell’ordinario giudizio di cognizione, l’indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l’abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell’unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione. (Cass. Civ. Sez. II, 14/01/2022, n. 1065)

In tema di divisione ereditaria, il condividente che sul bene comune da lui precedentemente posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150 c.c., secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti, ma, al più, quale mandatario o utile gestore degli altri condividenti partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore. Invero, il pregresso stato di indivisione riconduce all’intera massa i miglioramenti, della cui dimostrazione, sia nell’“an” che nel “quantum”, è onerato colui che ne invoca il riconoscimento, che dovrà conseguentemente fornire prova delle spese concretamente sostenute per materiali o manodopera. (Corte App. Napoli Sez. VI, 02/03/2021, n. 767)

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'