DANNO DA VACANZA ROVINATA E RISARCIMENTO

DANNO DA VACANZA ROVINATA E RISARCIMENTO

'DANNO DA VACANZA ROVINATA E RISARCIMENTO'
DANNO DA VACANZA ROVINATA E RISARCIMENTO

Con l’ordinanza n. 3150 del 2 febbraio 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha trattato il tema della responsabilità per danno da vacanza rovinata, chiarendo se spetta o meno al turista il risarcimento del danno a seguito di una vacanza non rispondente a quanto pubblicizzato dall’agenzia viaggi. La vicenda in esame aveva ad oggetto una vacanza fatta nel 2013, quindi prima che intervenissero le modifiche al Codice del Turismo nel 2018 e quando la responsabilità del fornitore di pacchetti turistici "tutto compreso" era regolata dagli artt. 32 e ss. D.Lgs. 23/05/2011, n. 79 (in seguito ampiamente modificato dal D.Lgs. 21.5.2018, n. 62). Il Tribunale Supremo richiamava l’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 79 del 2011, che, prima delle modifiche del 2018, disponeva che "l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità". Gli Ermellini sottolineavano che l'espressione "secondo le rispettive responsabilità", in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, significa che l'intermediario di viaggi risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore. Contrariamente, l’intermediario, ossia colui che vende, “non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'