COS’È LA CONNIVENZA?

COS’È LA CONNIVENZA?

'COS’È LA CONNIVENZA?'
COS’È LA CONNIVENZA?

La connivenza non è altro che il comportamento di chi assiste alla perpetrazione di un reato senza intervenire. Dal momento che nel nostro ordinamento non vi è una norma generale che obblighi un soggetto ad intervenire qualora abbia conoscenza o assista alla commissione di un delitto, chiunque rimanga inerte di fronte ad un reato non è punibile per il solo fatto di essere rimasto passivo. Tuttavia, possono presentarsi casi in cui, per una ragione qualunque, una persona debba ricoprire una specifica posizione di garanzia nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Si pensi, ad esempio, ai genitori, i quali, oltre a garantire l’educazione e l’istruzione dei figli, devono proteggere questi ultimi, impedendo un qualunque evento dannoso. Più nello specifico, se una madre assiste passivamente alle violenze sessuali subite dal figlio da parte del padre, in tale ipotesi la legge impone al genitore un obbligo di intervento, essendo investito di una posizione di garanzia nei confronti del figlio. Qualora non intervenga, nonostante sia consapevole di quello che sta succedendo, egli risponderà di reato omissivo. Se un soggetto assiste passivamente ad un delitto e la sua presenza non facilita la commissione dello stesso, si avrà una mera connivenza. Se, al contrario, la presenza del soggetto potenzia la volontà criminosa dell’agente, entrambi risponderanno in concorso nel delitto commesso, per aver la sola presenza del primo soggetto influito in modo concreto sulla commissione del reato. Mentre il concorso nel reato si ha quando un soggetto apporta un contributo partecipativo materiale/morale alla condotta criminosa altrui, cui si uniscono la coscienza e la volontà di cooperare nell’illecito, la connivenza non punibile prescinde da questo contributo. La stessa giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il concorso ex art. 110 c.p., esige un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la mera conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a questa condotta, non realizzano la fattispecie concorsuale (Cass. Pen., sent. n. 24615/2014). Il contributo concorsuale acquista rilevanza non soltanto quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, ossia quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Di conseguenza, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera dagli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità̀ della produzione del reato, in quanto in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Cass. Pen., sent. n. 36818/2012).

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'