ASSEGNO DI MANTENIMENTO ED ESIGENZE DELLA PROLE

ASSEGNO DI MANTENIMENTO ED ESIGENZE DELLA PROLE

'ASSEGNO DI MANTENIMENTO ED ESIGENZE DELLA PROLE'
ASSEGNO DI MANTENIMENTO ED ESIGENZE DELLA PROLE

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 36989/2021, ha specificato quali sono le voci di spesa rientranti nell’ambito dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario. Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello, in parziale riforma del decreto pronunciato dal Tribunale, modificava il regime di visita di un genitore, Caio, quanto alla figlia, Tizia, e poneva a carico del primo un assegno di mantenimento della minore di 600,00 euro mensili, incrementando quello stabilito dal giudice di prime cure nella diversa misura di 400,00 euro. A questo punto, Caio si rivolgeva alla Suprema Corte, dinanzi alla quale deduceva, in particolare, la violazione e la falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 337 ter c.c. per avere il giudice di merito aumentato l'assegno di mantenimento della figlia, omettendo di motivare sulla capacità lavorative della madre e sui tempi di permanenza di Tizia presso i genitori. Il Tribunale Supremo, nel rigettare il ricorso, stabiliva che “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore”. Per i giudici di legittimità, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, cosicché si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. Secondo gli Ermellini, nel caso in esame, la Corte territoriale aveva correttamente motivato sulla debenza dell'assegno di mantenimento, dal momento che aveva tenuto conto non soltanto delle condizioni economiche del padre (gestore di case di riposo e di accoglienza e proprietario di diversi immobili), onerato dell'assegno, ma anche di quelle, deteriori, della madre (licenziata dal lavoro di parrucchiera), nonché delle esigenze della minore di cui si valorizzavano gli aumentati bisogni, sicché il giudizio si collocava pienamente nel solco interpretativo dell'art. 337- ter, quarto comma, c.c.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'