Illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi  dell’agente

Illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione che indichi genericamente la somma dovuta dal contribuente

'Illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi  dell’agente della riscossione che indichi genericamente la somma dovuta dal contribuente'
Illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione che indichi genericamente la somma dovuta dal contribuente

Il pignoramento presso terzi è la procedura volta a pignorare le somme dovute al debitore da parte di soggetti terzi prima ancora che queste somme siano accreditate al debitore medesimo. Il caso tipico è il pignoramento dello stipendio prima del bonifico sul conto del dipendente o il pignoramento della pensione prima che l’assegno venga consegnato al pensionato. Stesso discorso per il pignoramento del conto corrente, atteso che le somme sono nella materiale disponibilità della banca. In materia di tributi lo strumento è disciplinato dall’art. 72 bis del D.P.R. 602/73. L'ordine di cui all'art. 72 bis è l'atto iniziale della procedura esecutiva esattoriale, alternativa al pignoramento, come previsto dal codice di procedura civile. Si tratta di una procedura di carattere stragiudiziale, che non richiede ancora l’attività del Giudice dell’Esecuzione, per cui l'agente-concessionario della riscossione notifica al debitore e al terzo (verso cui il debitore vanti a sua volta dei crediti) l'ordine di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione. Di solito l’agente della riscossione (oggi Agenzia Entrate Riscossione), si limita a indicare le somme dovute dal debitore nel loro ammontare complessivo, senza dare troppe spiegazioni sulle ragioni del debito.

Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte, la cui 3^ Sez. Civile ha enunciato il seguente importantissimo principio di diritto: L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 72-bis in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto (nella specie, concernente l’allegazione di un elenco contenente l’indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’agente di riscossione esercita – Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 49, comma 3, – le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto ( sent. 26519 del 09/11/2017).

In sostanza, se nell’atto di pignoramento manca l’indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, dei singoli importi dovuti, delle cartelle a cui tali importi si riferiscono, tutta la procedura di pignoramento presso terzi è illegittima. Illegittimità che deriva dalla violazione dell’art. 543 cpc secondo cui il pignoramento presso terzi deve contenere l’indicazione del credito per il quale si procede.

E per la Suprema Corte, non vale a superare tale illegittimità, l’allegazione, all’atto di pignoramento, dell’elenco delle cartelle di pagamento, giacchè : Non può dirsi che le indicazioni sui crediti possano ritrarsi per relationem dal corpo dell’atto di pignoramento notificato. Non vi è infatti dimostrazione che con tale atto sia stato effettivamente notificato all’opponente anche l’elenco delle cartelle per cui si procede. In realtà non vi è alcuna ragionevole sicurezza che tale elenco facesse effettivamente parte dell’atto di pignoramento, posto che esso non reca alcun timbro di unione a tale atto, contiene una data apparente posteriore a questo, redatto su un documento separato rispetto a quello principale, è posto dopo la parte conclusiva ed è anche privo di alcuna autonoma sottoscrizione( sent. 26519 del 09/11/2017).