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  • Dott.ssa Silvia Pascucci in Diritto Europeo
  • 22/12/2023

Calcio, Superlega, UEFA e FIFA: sentenza storica della CGUE

'Calcio, Superlega, UEFA e FIFA: sentenza storica della CGUE'
Calcio, Superlega, UEFA e FIFA: sentenza storica della CGUE

Calcio, Superlega, UEFA e FIFA: sentenza storica della CGUE CGUE: le norme adottate dalla UEFA e dalla FIFA, che impongono la loro previa autorizzazione per le competizioni calcistiche interclub, violano il principio della libera concorrenza ed il diritto dell’unione europea

I protagonisti della vicenda: UEFA, FIFA E Superlega Il caso sottoposto all’attenzione della CGUE vede fronteggiarsi da una parte la UEFA e la FIFA e, dall’altra parte la Superlega. Prima di passare all’esame della questione di diritto sottoposta alla Corte europea vediamo brevemente chi sono i suddetti soggetti. La Fédération internationale de football Association (FIFA) e l'Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA) sono associazioni di diritto privato, che perseguono principalmente l’obiettivo di promuovere e definire il quadro per il calcio a sia livello internazionale che europeo. Nel regolamento adottato della FIFA si legge, per quanto qui interessa, che la stessa ha competenza ad autorizzare e a stabilire i requisiti per l’organizzazione di incontri o competizioni tra squadre appartenenti a diverse federazioni calcistiche nazionali, membri della FIFA. È inoltre previsto all’art. 6 che tutte le partite internazionali devono, a seconda dei casi, essere autorizzate dalla FIFA. Medesima autorizzazione è prevista nei casi di partita internazionale, così come disciplinato agli artt. da 7 a 11 del regolamento. Nello statuto della UEFA è previsto invece che la stessa ha la giurisdizione esclusiva ad organizzare o abolire le competizioni internazionali in Europa alle quali partecipano le Federazioni affiliate e/o i loro club. È altresì previsto che gli incontri, le competizioni o i tornei internazionali che non sono organizzati dalla UEFA, ma si svolgono sul territorio della UEFA, richiedono la previa approvazione della FIFA e/o della UEFA e/o delle relative Associazioni affiliate in conformità con i Regolamenti FIFA. L'ESLC è una società di diritto privato che è stata costituita su iniziativa di un gruppo di società calcistiche professionistiche, che persegue l’obiettivo di realizzare un nuovo progetto di competizione internazionale di calcio professionistico denominato «Super League». Anche la A22 Sports Management SL è una società di diritto privato che è stata costituita per fornire servizi legati alla creazione e alla gestione di competizioni di calcio professionistico, più specificamente del progetto Super League.

La questione posta all’attenzione della CGUE La questione giunta all’esame della Corte europea si è essenzialmente sostanziata nell’interrogativo, posto in sede di rinvio pregiudiziale, se costituisca o meno abuso di posizione dominante, nonché violazione del concorrenza e del diritto europeo in generale, l’attuazione di norme, da parte di federazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo (che esercitano anche diverse attività economiche relative all'organizzazione delle competizioni), che si sostanziano nel subordinare alla previa approvazione delle federazioni stesse l'organizzazione, sul territorio dell'Unione europea, di una nuova competizione calcistica interclub. Quanto sopra, anche considerando che l'inosservanza di tali norme è passibile di essere sanzionata dalle suddette federazioni; tra le sanzioni sono annoverate, in particolare, l'esclusione delle società calcistiche professionistiche inadempienti da tutte le competizioni organizzate dalla FIFA e dall'UEFA e il divieto di partecipazione dei giocatori a competizioni interclub, nonché il divieto di partecipazione agli incontri tra squadre rappresentative delle federazioni calcistiche nazionali.

CGUE: contrarietà al diritto europeo, abuso di posizione dominante e violazione della concorrenza La Corte europea (con sentenza 21 dicembre 2023, C-333/21), dopo aver ripercorso i fatti storici e le argomentazioni formulate dalle parti in causa, è passata all’esame della normativa applicabile e della giurisprudenza di derivazione europea formatasi sul punto. A tal proposito la CGUE ha affermato che, nel caso di specie, la FIFA e l'UEFA esercitano entrambe un'attività economica consistente nell'organizzazione e nella commercializzazione di competizioni calcistiche internazionali e nello sfruttamento dei diversi diritti relativi a tali competizioni ed in tale veste, considerato il regime normativo e autorizzativo dalle stesse imposto, “entrambi detengono (…) una posizione dominante, o addirittura un monopolio, sul mercato rilevante”. Per quanto invece attiene alla ritenuta lesione della concorrenza sul piano europeo, la Corte ha constatato che “in mancanza di un quadro che preveda criteri sostanziali e norme procedurali dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l'oggettività, la precisione, la non discriminatorietà e la proporzionalità, (…) norme in materia di previa approvazione, partecipazione e sanzioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale rivelano, per la loro stessa natura, un grado sufficiente di danno alla concorrenza e hanno quindi per oggetto di impedirlo. Rientrano quindi nell'ambito di applicazione del divieto previsto dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, senza che sia necessario esaminarne gli effetti reali o potenziali”. In questo senso, ritiene la Corte che il “regime di sfruttamento esclusivo di tutti i diritti derivanti dalle competizioni calcistiche interclub professionistiche organizzate dalla FIFA e dall'UEFA (…) possono essere considerate come aventi come «oggetto» quello di impedire o restringere la concorrenza sui diversi mercati interessati ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e come costituenti un «abuso» di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE (..). Ciò è tanto più vero quando tali norme sono combinate con norme sulla previa autorizzazione, sulla partecipazione e sulle sanzioni, come quelle oggetto delle questioni precedenti”. Pertanto la CGUE ha ritenuto che UEFA e FIFA abbiamo, con il loro comportamento anticoncorrenziale ed abusivo, violato il diritto europeo.

La decisione della Corte La CGUE ha concluso il proprio approfondito esame, fornendo, con la sopracitata sentenza, la propria interpretazione degli artt. 102, 101 e 56 del TFUE ed affermando, in particolare, che l'organizzazione di competizioni calcistiche interclub e lo sfruttamento dei diritti mediatici devono essere qualificati come attività di tipo economico e, come tali, devono rispettare le regole poste dal diritto europeo sulla concorrenza, sulla libertà di circolazione e sul divieto di abuso di posizione dominante. Per effetto di tali obblighi, la Corte ha dunque ritenuto che le norme adottate dalla FIFA e dalla UEFA in tema di approvazione preventiva, controllo e poteri sanzionatori, debbano essere considerate illegittime.

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14) Diritti dell’interessato

14.1 Art. 15 (diritto di accesso) , 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

  1. le finalità del trattamento;
  2. le categorie di dati personali in questione;
  3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  4. il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
  7. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

14.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679- diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

  1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  2. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
  3. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
  4. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
  6. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679

14.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

  1. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
  2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
  3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  4. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

14.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento

14.5 Diritto di opposizione

Quando i dati personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione.

Si fa presente agli utenti che, ove i loro dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione.

15. Revoca del consenso al trattamento

L’interessato ha facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Cesynt Advanced Solutions Srl, Via Latiano 5 – 72024 Oria (Br) corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Oppure inviando una richiesta all’indirizzo: info@cesyntas.com. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i suoi diritti, può inviare una raccomandata A/R all’indirizzo sopra esposto oppure alla mail: info@cesyntas.com.

Allegati

  • Modello reclamo a un'autorità di controllo
  • Modello per l'esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali