RITARDATA RIVALUTAZIONE DELLA PENSIONE: OCCORRE PROVARE IL DANNO

RITARDATA RIVALUTAZIONE DELLA PENSIONE: OCCORRE PROVARE IL DANNO

'RITARDATA RIVALUTAZIONE DELLA PENSIONE: OCCORRE PROVARE IL DANNO'
RITARDATA RIVALUTAZIONE DELLA PENSIONE: OCCORRE PROVARE IL DANNO

Nel caso in cui la pensione di anzianità venga riconosciuta in ritardo dall’Inps, il pensionato ha diritto al risarcimento del danno che ne deriva; inoltre, dal momento che si tratta di un danno risarcibile in re ipsa, il pensionato è tenuto a provare che lo stesso consegua al ritardato riconoscimento della pensione. Ciò è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4886/2020. Nella vicenda in esame, la Corte territoriale, riformando la sentenza del giudice di prime cure, stabiliva che doveva essere disattesa l’eccezione dell’INPS di inammissibilità e improcedibilità della domanda di pensione di anzianità di un lavoratore, sia per mancata presentazione della domanda amministrativa, sia per mancato esperimento dell’iter amministrativo di pensione. Ciò in quanto quella avanzata in primo grado, piuttosto che una domanda di accertamento del diritto alla prestazione di previdenza obbligatoria, era una domanda di condanna dell’Inps al risarcimento del danno causato dalla colpevole condotta dell’ente per il mancato riconoscimento del diritto alla rivalutazione pensionistica. Altresì, secondo la Corte d’Appello, al lavoratore non poteva essere riconosciuto alcun danno patrimoniale, poiché lo stesso aveva continuato a lavorare fino a tutto l’anno 2009 e in quanto il danno in questione non costituiva la conseguenza automatica di un comportamento illegittimo, ragion per cui il ricorrente, oltre ad allegare la condotta colposa, avrebbe dovuto anche provare il danno ed il nesso di causalità con l’inadempimento. A questo punto, il lavoratore si rivolgeva alla Cassazione, che, però, rigettava il ricorso. Il Tribunale Supremo precisava in particolare che, nell’ipotesi in cui il lavoratore, a causa dell’illegittimo diniego della domanda di pensionamento, sia costretto a protrarre la propria attività lavorativa, si può configurare un danno non patrimoniale risarcibile, determinato dalle ripercussioni di segno negativo, che conseguono alla condotta dell’ente previdenziale che ha causato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti. Il lavoratore è tenuto, però, a dimostrare, oltre alla colpa dell’INPS, che il ritardato pensionamento ha determinato un danno. Difatti, non può configurarsi un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sulla persona che vanti una pretesa risarcitoria.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'