SULLA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA FRA DATORE E LAVORATORE:

SULLA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA FRA DATORE E LAVORATORE: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

'SULLA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA FRA DATORE E LAVORATORE: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE'
SULLA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA FRA DATORE E LAVORATORE: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza n. 7058 del 3 marzo 2022, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla ripartizione dell'onere della prova fra il datore di lavoro ed il lavoratore, il quale lamenti danni biologici, esistenziali, morali, nonché patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti per essere stato addetto all'esecuzione di mansioni usuranti. Più nello specifico, gli Ermellini hanno specificato che “incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno”. Difatti, l'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, dal momento che la responsabilità del datore di lavoro, di natura contrattuale, va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'