NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA E CONSEGUENZE RETRIBUTIVE

NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA E CONSEGUENZE RETRIBUTIVE

'NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA E CONSEGUENZE RETRIBUTIVE'
NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA E CONSEGUENZE RETRIBUTIVE

Qualora intervenga una declaratoria giudiziale di nullità del trasferimento di azienda, tutte le vicende che riguardano il rapporto di mero fatto instaurato fra il prestatore e la cessionaria, comprese quelle risolutive, non producono alcun effetto sulla cedente, la quale resta gravata dei propri obblighi retributivi. Detto principio è stato fissato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 39148/2021. Nella vicenda in esame, Tizio impugnava la sentenza del Tribunale che, accogliendo l'opposizione della società datrice Alfa, aveva revocato il decreto ingiuntivo che la obbligava a pagare al lavoratore la somma di euro 28.263,18 per retribuzioni non corrispostegli dall'ottobre 2013 al luglio 2014, a seguito della dichiarazione giudiziale di nullità della cessione del ramo d'azienda alla società Beta ove lo stesso era occupato, con ordine di ripristino del rapporto. Il giudice di prime cure dichiarava l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione, poiché Tizio aveva accettato una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la cessionaria in data 31 maggio 2011, con ritenuta conseguente estinzione dell'unico rapporto con la cedente e solo di fatto proseguito con la cessionaria. La Corte territoriale accertava e riteneva che la transazione in questione non riguardasse affatto la società Alfa, e che quest'ultima era dunque tenuta al risarcimento del danno nei confronti di Tizio per effetto dell'accertata nullità del trasferimento di ramo d'azienda. A questo punto, Tizio si rivolgeva alla Suprema Corte, la quale rigettava il ricorso. In particolare, gli Ermellini precisavano che “in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa”. Inoltre, “In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'