Lavoro supplementare, cos’è?

Lavoro supplementare, cos’è?

'Lavoro supplementare, cos’è?'
Lavoro supplementare, cos’è?

In tutti i casi in cui il lavoratore part-time totalizzi ore di lavoro in più rispetto alla durata della prestazione lavorativa fissata nel contratto di lavoro, si parla di lavoro supplementare. Detta tipologia di lavoro non va però confusa con il lavoro straordinario, che, al contrario, è previsto al superamento dell’orario full-time. Le somme che il prestatore riceve per le sue ore di lavoro supplementare (ed anche straordinario) sono riportate in maniera dettagliata nella busta paga. È possibile che per le ore di prestazioni supplementari siano previste percentuali diverse, ad esempio, a seconda che le ore di lavoro vengano effettuate in orario notturno oppure in un giorno festivo. Il datore di lavoro può chiedere lo svolgimento di lavoro supplementare nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva o, in mancanza di quest’ultima, dalla legge. Più nel dettaglio, i CCNL stabiliscono: • il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili; • le causali a fronte delle quali è possibile richiedere al prestatore lo svolgimento di prestazioni supplementari; • le conseguenze in caso di superamento delle ore di lavoro supplementare, consentite dal contratto collettivo stesso; • la maggiorazione prevista per le ore di lavoro supplementare. Il Decreto legislativo n. 81/2015 contempla una clausola di salvaguardia qualora il contratto collettivo applicato in azienda non disponga alcunché in ordine al lavoro supplementare. In tali casi, il datore di lavoro “può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate” (art. 6, comma 2). Qualora il lavoratore si rifiuti di svolgere lavoro supplementare in assenza di una giustificata ragione, va incontro a provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di lavoro. Il lavoro supplementare è una modalità di organizzazione del lavoro (volta a consentire un legittimo risparmio di spesa) perfettamente compatibile, ai sensi della vigente contrattazione collettiva di settore, con l’assolvimento delle esigenze aziendali sottese alla tipologia di appalto. L’eventuale rifiuto del lavoratore riguarda un profilo attinente ai rapporti interni tra datore e lavoratore, senza intaccare la significatività dell’impegno giuridico assunto dall’impresa nei confronti del committente, sempreché il ricorso al lavoro supplementare (e straordinario) sia contenuto in una percentuale limitata (Consiglio di Stato sez. V, 08/05/2020, n. 2900). Le prestazioni supplementari sono retribuite con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'